IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare  l'articolo
19, comma 5, che prevede  l'approvazione  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente di  un  Regolamento  delle  aree  marine  protette  che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado  di
protezione necessario; 
  Vista   la   Convenzione   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per  la  definizione
di requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, nonche' le modifiche  apportate  alla  politica  comune  della
pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare  l'articolo
36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette
di reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata  «Capo
Testa - Punta Falcone»; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 e in particolare l'articolo 8
relativo al funzionamento delle aree marine protette; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in  campo
ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
nuovo codice della nautica da diporto ed attuazione  della  direttiva
2003/44/CE; 
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione
della direttiva 2008/56/CE, che istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147, che all'articolo  1,  comma
117, prevede specifici incrementi  di  spesa  al  fine  di  garantire
l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree  marine  di
reperimento previste al comma 1, lettere h) e  p),  dell'articolo  36
della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
in  particolare,  l'articolo  6,  comma  1,  lettere  a)  e  o)   che
attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura  e
del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e
marine, nonche' per le attivita' in materia di mare  e  biodiversita'
relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  -  Direzione
generale per  la  protezione  della  natura  e  del  mare  (DGPNM)  e
l'Istituto superiore  per  la  protezione  ambientale  (ISPRA),  resa
esecutiva con decreto direttoriale  prot.  12112/PNM  del  16  giugno
2014, per l'aggiornamento degli  studi  conoscitivi  ed  il  supporto
all'iter istruttorio  per  l'istituzione,  tra  le  altre,  dell'area
marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»,  nel  Comune  di  Santa
Teresa di Gallura, Provincia di Sassari; 
  Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione
dell'area marina protetta,  sono  state  considerate  e  valutate  le
osservazioni degli Enti interessati e del pubblico e, in particolare,
l'ISPRA: 
  ha presentato le risultanze delle attivita' conoscitive  agli  enti
interessati nel corso della riunione tenutasi  in  data  11  dicembre
2014; 
  ha  presentato  la  proposta  preliminare  predisposta,  denominata
«Prima ipotesi dei livelli  di  zonazione»,  agli  Enti  interessati,
nella riunione del 25 marzo 2015, e, successivamente, trasmessa  agli
stessi in data 21 aprile 2015, in merito  alla  quale  il  Comune  di
Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica; 
  ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune  di
Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte,  la
proposta conclusiva  di  perimetrazione  e  zonazione,  con  relativa
disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta; 
  ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura
e del mare, con nota prot. 44961 del  9  ottobre  2015,  una  sintesi
delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute; 
  Considerato che la  Direzione  generale  per  la  protezione  della
natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni,  con  nota
prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto a ISPRA di  elaborare
la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e  disciplina  di
tutela dell'area marina protetta; 
  Acquisita la proposta conclusiva  di  perimetrazione,  zonazione  e
disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa  dall'ISPRA
con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015; 
  Considerato che, 
    la Direzione generale per la protezione della natura e del  mare,
preso atto della citata proposta, con  nota  prot.  24321/PNM  del  4
dicembre 2015, ha convocato un incontro in data 16 dicembre 2015  con
gli enti interessati, per presentare  gli  schemi  dei  provvedimenti
ministeriali  per  l'istituzione  dell'area  marina  protetta  e   di
approvazione  del   Regolamento   di   disciplina   delle   attivita'
consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione  e  zonazione
dell'area marina protetta; 
    con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione  generale
per la protezione della natura e  del  mare  ha  invitato  l'ISPRA  a
concordare con il Comune di  Santa  Teresa  di  Gallura  un  incontro
pubblico per la presentazione della proposta elaborata; 
    con  nota  prot.  35563  del   13   giugno   2016,   l'ISPRA   ha
sinteticamente relazionato in merito all'assemblea  pubblica,  tenuta
il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva  di
perimetrazione  e  zonazione,  durante  la  quale  non  sono   emerse
argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima; 
  Preso atto delle  risultanze  dell'iter  istruttorio,  nonche'  del
processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale
per la protezione della natura e  del  mare  ha  avviato  l'iter  per
acquisire  i  pareri  e  le  intese  necessarie  all'emanazione   dei
provvedimenti  ministeriali  per   l'istituzione   dell'area   marina
protetta e  di  approvazione  del  Regolamento  di  disciplina  delle
attivita' consentite; 
  Acquisita l'intesa espressa dalla Regione autonoma  della  Sardegna
con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016,  richiesta  con  nota  prot.
18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di  decreto  istitutivo  e
sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina
delle attivita' consentite dell'area marina protetta  «Capo  Testa  -
Punta Falcone»; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso
in data 29 settembre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' approvato il regolamento di  disciplina  dell'area  marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone»  di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 maggio 2018 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 
Ufficio di controllo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,
reg. n. 1, foglio n. 2512 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 9 dicembre  1998,  n.
          426 (Nuovi interventi in campo ambientale): 
              «Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).
          - 1. Nelle aree naturali protette nazionali  l'acquisizione
          gratuita delle opere  abusive  di  cui  all'art.  7,  sesto
          comma, della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, si  verifica  di  diritto  a
          favore degli organismi di  gestione.  Nelle  aree  protette
          nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al  Ministero
          dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
          accertamenti e  le  ingiunzioni  alla  demolizione  di  cui
          all'art. 7, secondo comma, della citata  legge  n.  47  del
          1985.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo'   procedere   agli
          interventi  di  demolizione  avvalendosi  delle   strutture
          tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base
          di apposita convenzione stipulata d'intesa con il  Ministro
          della difesa, nel limite di spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a  decorrere  dall'anno
          1999. 
              2.  In  relazione  al  particolare  valore   ambientale
          dell'area della costiera amalfitana, verificato,  ai  sensi
          dell'art.  7  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,   il   mancato
          esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
          effettuate  abusivamente  per  la  costruzione   dell'Hotel
          Fuenti nel Comune di Vietri sul Mare e non suscettibili  di
          sanatoria in quanto in violazione di vincoli  ambientali  e
          paesistici, il Ministro dell'ambiente,  previa  diffida  ad
          adempiere  nel  termine  di   novanta   giorni,   accertata
          l'ulteriore  inerzia  delle   amministrazioni   competenti,
          procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a  tale
          fine delle strutture tecniche ed  operative  del  Ministero
          della difesa ai sensi del comma 1 e nel  limite  dei  fondi
          dal medesimo previsti. 
              3. Restano salve le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          che disciplinano la materia di cui al  comma  1  secondo  i
          rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
              4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di  recupero  o
          rimborso per l'esecuzione in danno del  ripristino,  ovvero
          per risarcimento del  danno  ambientale,  dai  responsabili
          degli abusi  edilizi  di  cui  al  comma  1,  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  ad  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi
          di gestione delle aree naturali protette per il  ripristino
          naturalistico dei siti. 
              5. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa  con  le
          regioni interessate e previa  consultazione  dei  comuni  e
          delle  province  interessati,  sono  istituiti   i   Parchi
          nazionali  dell'Alta  Murgia   e   della   Val   d'Agri   e
          Lagonegrese. 
              6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
          dell'ambiente procede, ai  sensi  dell'art.  34,  comma  3,
          della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  entro  centottanta
          giorni a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              7. Per l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Parco
          nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di  lire
          1.000 milioni per gli anni 1998 e  1999  e  di  lire  1.500
          milioni a decorrere dall'anno 2000. 
              8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
          394, nell'alinea, dopo le  parole:  "nella  concessione  di
          finanziamenti"  sono  inserite  le  seguenti:  "dell'Unione
          europea,". 
              9. Nell'ambito dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
          dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n.  344,
          le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998  e  di  lire
          1.500 milioni a decorrere  dall'anno  1999  sono  destinate
          all'istituzione ed al  funzionamento  del  Parco  nazionale
          della Val d'Agri e Lagonegrese. 
              10. (omissis) 
              11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30  giugno  1999
          provvede all'istruttoria  tecnica  necessaria  per  avviare
          l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,
          con il precipuo obiettivo della  massima  salvaguardia  dei
          mammiferi marini. 
              12. Il Ministro  dell'ambiente  promuove  entro  il  31
          dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario
          ed internazionale per estendere l'area protetta  marina  di
          cui al comma 10 alle acque territoriali  dei  Paesi  esteri
          confinanti ed alle acque internazionali. 
              13. Per l'istituzione, l'avviamento e  la  gestione  di
          aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982,
          n.  979,  e  dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e'
          autorizzata la spesa di lire 6.000  milioni  per  gli  anni
          1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              14. 
              15.  Una  quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata
          dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della  legge  8
          ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per  ciascuno
          degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello
          sportello per il cittadino relativo agli interventi di  cui
          allo stesso comma 2. 
              16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della
          legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso  l'ente
          cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e'
          presieduta da  un  rappresentante  designato  dal  Ministro
          dell'ambiente. Il comandante della  locale  Capitaneria  di
          porto,  o  un  suo  delegato,  partecipa  ai  lavori  della
          Commissione di riserva in qualita' di membro. 
              17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre  1991,
          n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28  della  legge  31
          dicembre 1982, n.  979"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "nonche' dalle polizie degli  enti  locali  delegati  nella
          gestione delle medesime aree protette". 
              18.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   relative
          all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,
          l'istituto  centrale   per   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare  (ICRAM)  e'  autorizzato  ad
          incrementare la propria dotazione organica di dieci  unita'
          di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura  dei
          posti  si  provvede  mediante  procedure  concorsuali.  Per
          l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa
          occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998  e
          in lire 700 milioni a  decorrere  dall'anno  1999.  Non  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449. 
              19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
          individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica",
          nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa
          da tutti i fenomeni che  ne  comportano  il  degrado  e  la
          distruzione, e' autorizzata la spesa di  lire  200  milioni
          annue per il triennio 1998-2000. A tal fine,  il  Ministero
          dell'ambiente   puo'   avvalersi   del   contributo   delle
          universita',  degli  enti  di  ricerca  e  di  associazioni
          ambientaliste. 
              20. Il personale proveniente da  altre  amministrazioni
          pubbliche  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' comandato presso gli Enti parco  di  cui
          all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che  svolge
          funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti
          Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
          medesimi, nei limiti dei posti disponibili  nelle  relative
          piante organiche e secondo le procedure di cui all'art.  33
          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'art. 18 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 80. Conseguentemente  le  piante  organiche  delle
          amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
          numero di unita' pari al predetto personale. 
              21. (omissis). 
              22. (omissis). 
              23. (omissis). 
              24. All'art. 9 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) (omissis); 
                b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono
          inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati  dalla
          Comunita'  del  parco"  e  la  parola:  "eventualmente"  e'
          soppressa; 
                c) al comma 8, le  parole  da:  "elabora  lo  statuto
          dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse; 
                d) (omissis). 
              25. (omissis). 
              26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono determinati i requisiti richiesti  per
          l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma  11,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25
          del presente articolo, nonche' le modalita' di  svolgimento
          delle  procedure  concorsuali.  All'albo  sono  iscritti  i
          direttori in carica alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, nonche'  i  soggetti  inseriti  nell'elenco
          degli idonei di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          del 14 aprile 1994. 
              27. (omissis). 
              28. All'art. 11 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 2, dopo le  parole:  "il  rispetto  delle
          caratteristiche " sono  inserite  le  seguenti:  "naturali,
          paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; 
                b) (omissis); 
                c) al comma 6, le parole:  "sentita  la  Consulta  e"
          sono soppresse. 
              29. (omissis). 
              30. All'art. 12 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  al  comma  1,  dopo  le   parole:   "naturali   e
          ambientali" sono inserite  le  seguenti  "nonche'  storici,
          culturali, antropologici tradizionali"; 
                b) (omissis). 
              31. (omissis). 
              32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre  1991,
          n. 394, al secondo periodo, dopo le  parole:  "su  proposta
          del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti:  "e,
          sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di   riforma   in
          attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          del decreto  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 4 giugno 1997, n.  143,  e  fermo  restando  il
          disposto del medesimo art. 4, comma 1, ". 
              33. Al comma 6 dell'art.  22  della  legge  6  dicembre
          1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          "scelte  con  preferenza  tra  cacciatori   residenti   nel
          territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
          cura dello stesso Ente". 
              34. (omissis). 
              35. L'affidamento della gestione  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 31 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  come
          sostituito  dal  comma  34  del   presente   articolo,   e'
          effettuato mediante decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo
          del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente  parco  nazionale
          del Gran Paradiso nel territorio di competenza  dei  parchi
          medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello
          Stato. 
              37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti  la
          regione e gli enti locali territorialmente interessati,  la
          gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31
          dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6  dicembre  1991,  n.
          394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
          o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
          tra loro.». 
              - Si riporta l'art. 8 della legge 31  luglio  2002,  n.
          179 (Disposizioni in materia ambientale): 
              «Art. 8 (Funzionamento delle aree marine  protette).  -
          1. I soggetti gestori di  ciascuna  area  marina  protetta,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  individuano  la  dotazione  delle  risorse
          umane necessarie al funzionamento ordinario  della  stessa,
          quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la
          comunicano, per la verifica e l'approvazione, al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              2. L'individuazione del  soggetto  gestore  delle  aree
          marine protette, ai sensi  dell'art.  2,  comma  37,  della
          legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive  modificazioni,
          e' effettuata dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio, anche sulla base  di  apposita  valutazione
          delle risorse umane destinate  al  funzionamento  ordinario
          delle stesse, proposte dai soggetti interessati,  ai  sensi
          del comma 1. 
              3. Le spese relative alle risorse umane,  destinate  al
          funzionamento ordinario delle aree marine protette  di  cui
          ai commi 1 e 2,  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti
          ai medesimi soggetti dal Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio. 
              4. I soggetti gestori provvedono al  reperimento  delle
          risorse umane di cui ai commi 1 e  2,  nel  rispetto  della
          normativa vigente in materia,  utilizzando  in  particolare
          modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza  di
          impiego. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  in   nessun   caso   risponde   degli   effetti
          conseguenti ai rapporti giuridici instaurati  dai  soggetti
          gestori ai sensi del presente articolo. 
              6. In caso di particolari e contingenti necessita',  al
          fine di assicurare il  corretto  funzionamento  delle  aree
          marine protette, il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio puo' autorizzare di porre a  proprio  carico
          quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e  2  per
          un periodo non eccedente un biennio complessivo. 
              7. Il costo relativo ad  oneri  aggiuntivi  relativi  a
          personale appartenente alla pianta  organica  dei  soggetti
          gestori, sostenuti  dagli  stessi  per  lo  svolgimento  di
          attivita' necessarie al corretto funzionamento  delle  aree
          marine protette, puo'  essere  posto  a  carico  dei  fondi
          trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio. 
              8.    Agli     oneri     complessivamente     derivanti
          dall'attuazione dei commi  6  e  7,  fissati  nella  misura
          massima di 1 milione di  euro  a  decorrere  dal  2002,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 19 della legge 6 dicembre 1991,  n.
          394 (Legge quadro sulle aree protette): 
              «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il
          raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna  area
          protetta  marina  e'  assicurato  attraverso  l'Ispettorato
          centrale per la difesa del mare. Per  l'eventuale  gestione
          delle  aree  protette  marine,  l'Ispettorato  centrale  si
          avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con  apposita
          convenzione   da   stipularsi   da   parte   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della  marina
          mercantile, la  gestione  dell'area  protetta  marina  puo'
          essere concessa ad enti pubblici, istituzioni  scientifiche
          o associazioni riconosciute. 
              2. Qualora un'area marina  protetta  sia  istituita  in
          acque  confinanti  con  un'area  protetta   terrestre,   la
          gestione  e'  attribuita   al   soggetto   competente   per
          quest'ultima. 
              3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita'
          che possono compromettere la tutela  delle  caratteristiche
          dell'ambiente oggetto della protezione  e  delle  finalita'
          istitutive dell'area. In particolare sono vietati: 
                a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento  delle
          specie  animali  e  vegetali  nonche'   l'asportazione   di
          minerali e di reperti archeologici; 
                b)  l'alterazione  dell'ambiente  geofisico  e  delle
          caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; 
                c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; 
                d) l'introduzione di armi,  esplosivi  e  ogni  altro
          mezzo distruttivo e di cattura; 
                e) la navigazione a motore; 
                f) ogni  forma  di  discarica  di  rifiuti  solidi  e
          liquidi. 
              4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si  applicano
          ai territori inclusi nelle aree protette marine. 
              5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di  concerto
          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la
          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario. 
              6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese
          nelle  aree  protette  possono  essere  concessi   in   uso
          esclusivo  per  le  finalita'  della   gestione   dell'area
          medesima con decreto del Ministro della marina  mercantile.
          I  beni  del  demanio   marittimo   esistenti   all'interno
          dell'area protetta fanno parte della medesima. 
              7.  La  sorveglianza  nelle  aree  protette  marine  e'
          esercitata  dalle  Capitanerie  di  porto,  nonche'   dalle
          polizie degli enti locali  delegati  nella  gestione  delle
          medesime aree protette.».