Art. 2
Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito
delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione
sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle
corrette modalita' di utilizzo dei dispositivi di allarme per
prevenire l'abbandono di bambini, previsti dall'articolo 172, comma
1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono
messaggi di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7
giugno 2000, n. 150.
Note all'art. 2:
- L'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000, e' il
seguente:
«Art. 3. Messaggi di utilita' sociale e di pubblico
interesse - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico
interesse, che la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla
trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due
per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno
facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per
passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti
l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione
per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma
1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e
dalle disposizioni relative alla comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per
finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere
messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel
computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel
computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal
presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi
non puo' comunque, occupare piu' di quattro minuti per ogni
giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali
messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora
non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione
contenenti messaggi di utilita' sociale non puo' essere
superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino
ufficiale indicato dalla concessionaria.».