Art. 2 
 
            Campagne di informazione e sensibilizzazione 
 
  1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute,  nell'ambito
delle campagne per  la  sicurezza  stradale  e  di  sensibilizzazione
sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo  e  sulle
corrette  modalita'  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  allarme  per
prevenire l'abbandono di bambini, previsti dall'articolo  172,  comma
1-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285,  introdotto  dall'articolo  1,  comma  1,  della
presente legge, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e  2021.  Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. I messaggi delle  campagne  di  cui  al  comma  1  costituiscono
messaggi di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 3 della  legge  7
giugno 2000, n. 150. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'articolo 3  della  legge  7  giugno  2000,  n.  150
          (Disciplina  delle   attivita'   di   informazione   e   di
          comunicazione delle pubbliche amministrazioni),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3. Messaggi di utilita'  sociale  e  di  pubblico
          interesse - 1. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico
          interesse, che  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
          radiotelevisivo puo' trasmettere a  titolo  gratuito.  Alla
          trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
          presente comma sono riservati tempi non  eccedenti  il  due
          per cento di ogni ora di programmazione e l'uno  per  cento
          dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
          Le emittenti  private,  radiofoniche  e  televisive,  hanno
          facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi  per
          passaggi gratuiti. 
              2. Nelle concessioni per la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva e' prevista la riserva di  tempi  non  eccedenti
          l'uno per cento dell'orario settimanale  di  programmazione
          per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al  comma
          1. 
              3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge  e
          dalle    disposizioni    relative    alla     comunicazione
          istituzionale   non   pubblicitaria,   le    concessionarie
          radiotelevisive e  le  societa'  autorizzate  possono,  per
          finalita'  di  esclusivo  interesse  sociale,   trasmettere
          messaggi di utilita' sociale. 
              4. I messaggi di cui  al  comma  3  non  rientrano  nel
          computo degli indici di affollamento  giornaliero  ne'  nel
          computo degli indici di affollamento orario  stabiliti  dal
          presente articolo. Il tempo di  trasmissione  dei  messaggi
          non puo' comunque, occupare piu' di quattro minuti per ogni
          giorno di trasmissione  per  singola  concessionaria.  Tali
          messaggi possono essere  trasmessi  gratuitamente;  qualora
          non lo fossero, il  prezzo  degli  spazi  di  comunicazione
          contenenti messaggi di utilita'  sociale  non  puo'  essere
          superiore al cinquanta per  cento  del  prezzo  di  listino
          ufficiale indicato dalla concessionaria.».