Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «18.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 milioni di euro». 2. All'articolo 3, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «7.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 milioni di euro».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 3 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1. - 2. (Omissis). 3. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 20.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 4. (Omissis). 5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.000 milioni di euro. (Omissis).».