Art. 2 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'economia 
               e delle finanze e disposizioni relative 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
le parole: «18.000 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«20.000 milioni di euro». 
  2. All'articolo 3, comma 5, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
le parole: «7.300 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«7.000 milioni di euro». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 3 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   3.   (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative).  -
          1. - 2. (Omissis). 
              3.  I  limiti  di  cui  all'art.  6,   comma   9,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          concernente gli impegni  assumibili  dalla  SACE  S.p.a.  -
          Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
          l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000  milioni
          di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro  mesi
          e in 20.000 milioni di  euro  per  le  garanzie  di  durata
          superiore a ventiquattro mesi. 
              4. (Omissis). 
              5. Gli importi dei fondi previsti  dagli  articoli  26,
          27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  inseriti
          nel programma «Fondi di riserva  e  speciali»,  nell'ambito
          della missione «  Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono    stabiliti,    per    l'anno    finanziario    2018,
          rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500  milioni  di
          euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e  7.000
          milioni di euro. 
              (Omissis).».