Art. 4 Disposizioni diverse 1. All'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato». 2. All'articolo 18, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale dei corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2017». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 settembre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dei commi 5 e 26 dell'art. 18 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 18. (Disposizioni diverse). - 1. - 4. (Omissis). 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 6. - 25. (Omissis). 26. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", programma "Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica" e programma "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia", concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale dei corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno 2017. (Omissis).».