Art. 4 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. All'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per  l'attuazione  di
quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel  conto  dei
residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei
contratti del personale delle amministrazioni statali,  ivi  compreso
il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato». 
  2. All'articolo 18, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nelle   more   del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  compensi  per
lavoro  straordinario  al  personale  dei  corpi   di   polizia,   e'
autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei  limiti  stabiliti
dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo  43,  tredicesimo
comma, per l'anno 2017». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 settembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dei commi 5  e  26  dell'art.  18
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 18. (Disposizioni diverse). - 1. - 4. (Omissis). 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2018, le variazioni di  bilancio  connesse  con
          l'attuazione dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro
          del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato,
          stipulati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          degli   accordi   sindacali   e   dei   provvedimenti    di
          concertazione, adottati ai sensi dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  12  maggio  1995,   n.   195,   e   successive
          modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
          fondamentale e accessorio del  personale  interessato.  Per
          l'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  comma,  le
          somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo  n.  3027
          (Fondo da ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
          personale delle amministrazioni statali,  ivi  compreso  il
          personale militare e quello dei  corpi  di  polizia)  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
              6. - 25. (Omissis). 
              26.  In  relazione  al   pagamento   delle   competenze
          accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  con  il
          sistema denominato « cedolino unico », ai  sensi  dell'art.
          2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con
          propri  decreti,  fra  gli  stati   di   previsione   delle
          amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i
          fondi iscritti nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, nell'ambito della missione "Ordine pubblico e
          sicurezza", programma "Servizio  permanente  dell'Arma  dei
          Carabinieri  per  la  tutela  dell'ordine  e  la  sicurezza
          pubblica" e programma "Pianificazione e coordinamento Forze
          di polizia",  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
          personale delle Forze  di  polizia  e  del  personale  alle
          dipendenze della Direzione investigativa  antimafia.  Nelle
          more  del  perfezionamento   del   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di cui all'art. 43, tredicesimo comma,  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121,  al  fine  di  consentire  il
          tempestivo pagamento dei compensi per lavoro  straordinario
          al  personale  dei  corpi  di   polizia,   e'   autorizzata
          l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal
          decreto adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo
          comma, per l'anno 2017. 
              (Omissis).».