Art. 2 
 
         Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale 
             in materia di eliminazione delle iscrizioni 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel
casellario giudiziale sono  eliminate  decorsi  quindici  anni  dalla
morte della persona alla quale si riferiscono  e,  comunque,  decorsi
cento anni dalla sua nascita.»; 
      2) al comma 2, lettera  a),  dopo  le  parole:  «a  seguito  di
revisione» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  di  rescissione  del
giudicato» e le parole «a norma dell'articolo  673»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»; 
    b) all'articolo 8, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 8  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato: 
                «Art. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni). - 1.  Le
          iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi
          quindici anni dalla  morte  della  persona  alla  quale  si
          riferiscono e,  comunque,  decorsi  cento  anni  dalla  sua
          nascita. 
                2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: 
                  a) ai provvedimenti giudiziari revocati  a  seguito
          di revisione, ovvero di rescissione del giudicato o a norma
          degli articoli 669 e 673 , del codice di procedura penale; 
                  b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati  mancanti
          o non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o
          disposta   la   restituzione   nel   termine,   ai    sensi
          dell'articolo 670, del codice di procedura penale; 
                  c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o
          di non luogo a  procedere  per  difetto  di  imputabilita',
          trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in  caso
          di contravvenzione dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
          dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione; 
                  d) ai  provvedimenti  giudiziari  di  condanna  per
          contravvenzioni per le quali  e'  stata  inflitta  la  pena
          dell'ammenda, salvo  che  sia  stato  concesso  alcuno  dei
          benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice  penale,
          trascorsi dieci anni dal giorno in cui  la  pena  e'  stata
          eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; 
                  d-bis)  ai  provvedimenti  giudiziari   che   hanno
          dichiarato  la  non  punibilita'  ai  sensi   dell'articolo
          131-bis del  codice  penale,  trascorsi  dieci  anni  dalla
          pronuncia; 
                  e) ai provvedimenti giudiziari  di  proscioglimento
          per difetto di imputabilita' emessi dal  giudice  di  pace,
          trascorsi tre anni dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile; 
                  f) ai provvedimenti giudiziari  di  proscioglimento
          per  difetto  di  imputabilita'  relativi   ai   reati   di
          competenza del  giudice  di  pace,  emessi  da  un  giudice
          diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti  questi
          reati,  trascorsi  tre  anni   dal   giorno   in   cui   il
          provvedimento e' divenuto irrevocabile; 
                  g) ai provvedimenti giudiziari di  condanna  emessi
          dal giudice di pace, trascorsi cinque anni  dal  giorno  in
          cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata  inflitta  la
          pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
                  h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi
          ai reati di competenza del giudice di  pace  emessi  da  un
          giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti
          questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno  in  cui  la
          sanzione e' stata eseguita se e'  stata  inflitta  la  pena
          pecuniaria, o dieci anni se  e'  stata  inflitta  una  pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
                  i); 
                  l) ai provvedimenti amministrativi  di  espulsione,
          quando  sono  annullati  con  provvedimento  giudiziario  o
          amministrativo definitivo; 
                  l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice  dispone
          la sospensione  del  procedimento  ai  sensi  dell'articolo
          420-quater  del  codice  di  procedura  penale,  quando  il
          provvedimento e' revocato. 
                3. Se sono state applicate  misure  di  sicurezza,  i
          termini previsti dal comma 2  decorrono  dalla  data  della
          revoca della misura di sicurezza  e,  se  questa  e'  stata
          applicata o sostituita  con  provvedimento  giudiziario  di
          esecuzione, e'  eliminata  anche  l'iscrizione  relativa  a
          quest'ultimo. 
                4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi
          a  minori  di  eta'  sono  eliminate  al   compimento   del
          diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
          eccetto quelle relative al  perdono  giudiziale,  che  sono
          eliminate al compimento del ventunesimo  anno,  ed  eccetto
          quelle  relative  ai  provvedimenti  di  condanna  a   pena
          detentiva, anche se condizionalmente sospesa.» 
                «Art. 8 (L) (Eliminazioni  delle  iscrizioni).  -  Le
          iscrizioni  nel  casellario  dei  carichi   pendenti   sono
          eliminate: 
                  a)  per  morte  della   persona   alla   quale   si
          riferiscono; 
                  b) alla cessazione della qualita'  di  imputato  ai
          sensi dell'articolo 60, comma 2, del  codice  di  procedura
          penale. ».