Art. 6 Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»; b) all'articolo 51, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del titolo e dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.» «Art. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico). - 1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico. 1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».