Art. 2 
 
                     Definizione di pane fresco 
 
  1. E' denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo  di
produzione   continuo,   privo   di   interruzioni   finalizzate   al
congelamento o  surgelazione,  ad  eccezione  del  rallentamento  del
processo di lievitazione, privo di additivi conservanti  e  di  altri
trattamenti aventi effetto conservante. 
  2. E' ritenuto continuo il processo di produzione per il quale  non
intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72  ore  dall'inizio
della  lavorazione  fino  al  momento  della  messa  in  vendita  del
prodotto.