Art. 3 Pane conservato o a durabilita' prolungata 1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, e' posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonche' le eventuali modalita' di conservazione e di consumo. 3. Al momento della vendita, il pane per il quale e' utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 44 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 ed i relativi riferimenti, si veda nelle note alle premesse.