Art. 4 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n.  852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati
e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o  in
Turchia o in uno Stato parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio
economico europeo  possono  essere  commercializzati  nel  territorio
italiano.