La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94;
b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni
integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle
Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo
restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati
osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia, ivi prevista, e' attuata in ragione delle aggiornate
esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate
e non esercitate alla medesima data.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto
2015, n. 124.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse
del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
231 del 4 ottobre 2018.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 66.