Art. 10
Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica,
di universita', di ricerca
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso
bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono
dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i
decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito
per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero
del personale frequentante il corso di formazione previsto
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
piu' necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona
Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.