Art. 10 Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di universita', di ricerca 1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue. 2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non piu' necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.