Art. 10 
 
Semplificazioni amministrative in materia di  istruzione  scolastica,
                     di universita', di ricerca 
 
  1. I candidati  ammessi  al  corso  conclusivo  del  corso-concorso
bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti  scolastici,  sono
dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione al corso, nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e
disponibili, fatto salvo  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge  27  dicembre
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con  i
decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso  bandito
per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue. 
  2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il  semi-esonero
del  personale  frequentante  il   corso   di   formazione   previsto
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non
piu' necessarie a  tale  scopo,  confluiscono  nel  Fondo  «La  Buona
Scuola» per il  miglioramento  e  la  valorizzazione  dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13  luglio
2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni  di  personale.
Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.