Art. 11 
 
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento  economico  accessorio
       del personale dipendente della pubblica amministrazione 
 
  1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale   e   delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: 
    a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata
in vigore  del  medesimo  decreto  n.  75  del  2017,  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  a  valere  sulle   disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 
    b) alle risorse previste da specifiche disposizioni  normative  a
copertura degli oneri del trattamento  economico  accessorio  per  le
assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali  vigenti,
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  l  si  applicano  anche  con
riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per  quanto
riguarda il trattamento accessorio, le risorse  di  cui  all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.