Art. 2 
 
Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento  di  cui
  all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
  1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50,  comma
1,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' rimborsato entro
trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi
aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo  50,  comma  2,
del decreto-legge n. 50 del 2017  e,  in  ogni  caso,  non  oltre  il
termine del 30 giugno 2019. 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, il terzo periodo e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  900  milioni
di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede  mediante
versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro  il  31
dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema  bancario  dalla
Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno
sul  conto  corrente  di  tesoreria  di  cui  al  primo  periodo,  e'
restituita nel corso del 2019.