Art. 4
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica
amministrazione
1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».
2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il
debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere
titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni
certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un
ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti
vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il
giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586,
dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra
il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della
pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di
cui al terzo periodo e' fatta menzione nell'avviso di cui
all'articolo 570.».
3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto
dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,
il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal
creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale
e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede,
comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di
quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma
di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta
definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o
di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle
spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.