Art. 4 
 
Modifiche al codice di procedura  civile  in  materia  di  esecuzione
forzata  nei  confronti  dei  soggetti   creditori   della   pubblica
                           amministrazione 
 
  1. All'articolo 495 del codice di procedura civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un  quinto»  sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»; 
    b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «di quarantotto mesi»; 
    c) al quinto  comma,  le  parole  «oltre  quindici  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni». 
  2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura  civile
sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Tuttavia,  quando  il
debitore all'udienza di cui  all'articolo  569  documenta  di  essere
titolare  di  crediti  nei  confronti  di  pubbliche  amministrazioni
certificati  e  risultanti  dalla  piattaforma  elettronica  per   la
gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni,  per   un
ammontare  complessivo  pari  o  superiore  all'importo  dei  crediti
vantati dal creditore procedente  e  dai  creditori  intervenuti,  il
giudice dell'esecuzione, con il  decreto  di  cui  all'articolo  586,
dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra
il sessantesimo  e  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  della
pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di
cui  al  terzo  periodo  e'  fatta  menzione   nell'avviso   di   cui
all'articolo 570.». 
  3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Salvo  quanto  disposto
dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,
il creditore pignorante e  i  creditori  gia'  intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente  dal
creditore e previamente notificato al debitore esecutato,  nel  quale
e' indicato l'ammontare del  residuo  credito  per  cui  si  procede,
comprensivo degli interessi maturati,  del  criterio  di  calcolo  di
quelli  in  corso  di  maturazione  e  delle  spese  sostenute   fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della  somma
di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  495,   il   credito   resta
definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o
di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e  delle
spese successive.». 
  4. Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.