Art. 5
Norme in materia di semplificazione
e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici
sotto soglia comunitaria
1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che
l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o
affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e
alla gravita' della stessa;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.