Art. 5 
 
                 Norme in materia di semplificazione 
       e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici 
                      sotto soglia comunitaria 
 
  1. All'articolo 80, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
    «c) la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati  che
l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti
professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o
affidabilita'; 
    c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di   influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di
ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti
suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
    c-ter) l'operatore economico  abbia  dimostrato  significative  o
persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di
appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre
sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e
alla gravita' della stessa;». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.