Art. 6
Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei dati ambientali
inerenti rifiuti
1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,
secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I
contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena
operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti
organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli
articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006
garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli
adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo
decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di
cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.
152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
decreto legislativo n. 205 del 2010.