Art. 7
Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo
sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu'
celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme
le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al
personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre
alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono
assegnate le seguenti funzioni:
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e
la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso
governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la
realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di
servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della
capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di
cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di
esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in
materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei
alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali
sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione
per la realizzazione di strutture carcerarie.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi,
mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei
competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.
3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente
articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la
proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di
edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia
di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della
giustizia.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.