Art. 7 
 
         Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria 
 
  1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal  progressivo
sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu'
celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme
le competenze assegnate  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia  carceraria,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre  2020,  al
personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di  cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre
alle attribuzioni di cui al  comma  2  del  predetto  articolo,  sono
assegnate le seguenti funzioni: 
    a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione  e
la  manutenzione,  anche  straordinaria,  degli   immobili   in   uso
governativo  all'amministrazione  penitenziaria,   nonche'   per   la
realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi  di
servizio per la polizia penitenziaria,  ovvero  per  l'aumento  della
capienza delle strutture esistenti; 
    b) gestione delle procedure di affidamento  degli  interventi  di
cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di
esecuzione degli stessi in  conformita'  alla  normativa  vigente  in
materia; 
    c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi  e  idonei
alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti  reali
sugli immobili in favore di terzi al fine della  loro  valorizzazione
per la realizzazione di strutture carcerarie. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   puo'   avvalersi,
mediante la  stipula  di  apposite  convenzioni,  del  personale  dei
competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa. 
  3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione  del  presente
articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli  stessi,  e'  approvato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  su  proposta  del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria,  nel  formulare  la
proposta di cui al  primo  periodo,  tiene  conto  dei  programmi  di
edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia
di  edilizia  penitenziaria  costituito  presso  il  Ministero  della
giustizia. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  nel  limite  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.