Art. 8 
 
                        Piattaforme digitali 
 
  1. Ai  fini  dell'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di  cui  all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  i
compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,  svolti  dall'Agenzia   per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri che a tal fine  si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  63,  comma   1,   del   decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  sulla
base degli obiettivi indicati con direttiva adottata  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, e' costituita  una  societa'  per  azioni
interamente partecipata dallo Stato, ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  secondo  criteri  e
modalita' individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, utilizzando  ai  fini  della  sottoscrizione  del  capitale
sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie gia' assegnate
all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze  della  piattaforma
di cui al  comma  1,  secondo  procedure  definite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto  della  societa'
sono previste modalita' di vigilanza, anche ai  fini  della  verifica
degli obiettivi di cui al  comma  1,  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. 
  3. Al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono  attribuite  le
funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e  supporto  tecnico   delle
pubbliche amministrazioni,  anche  utilizzando  le  competenze  e  le
strutture della societa'  di  cui  al  comma  2,  per  assicurare  la
capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico  attraverso
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo  e  l'implementazione
del punto di  accesso  telematico  di  cui  all'articolo  64-bis  del
decreto legislativo n.  82  del  2005  e  della  piattaforma  di  cui
all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del  2005.
Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti
delle risorse iscritte nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative  per
l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole  «1°  gennaio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». 
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  «7.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia
digitale e il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono
adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei  servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli  29  e  48  del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento  (UE)  n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014,
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per  le
transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la
direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore  del  decreto
di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n.  82
del 2005 e' abrogato.».