Art. 8
Piattaforme digitali
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i
compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, sulla
base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente
del Consiglio dei ministri, e' costituita una societa' per azioni
interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale
sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie gia' assegnate
all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma
di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa'
sono previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della verifica
degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le
funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle
pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le
strutture della societa' di cui al comma 2, per assicurare la
capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso
la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo e l'implementazione
del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui
all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti
delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per
l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019».
5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia
digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82
del 2005 e' abrogato.».