Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina
generale
1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza
dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati
in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale,
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale,
possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso
del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo,
diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di
altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso
dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria
territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere
limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i
corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione
oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non
pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche
previste per il completamento del corso di formazione specifica in
medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono
individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle
graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione
degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di
remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al
presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo
nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.