IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
relative  alla  disciplina  per  il  trasporto  di  persone  mediante
autoservizi  pubblici  non   di   linea,   al   fine   di   impedire,
nell'imminenza della  scadenza  del  termine  del  31  dicembre  2018
stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
73, e successive modificazioni, pratiche  di  esercizio  abusivo  del
servizio di taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la
materia e di  consentire  l'adozione  degli  indirizzi  generali  per
l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle  regioni,  ai
fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea 
 
  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo
29 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la  rimessa»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso la  sede  o  la  rimessa»  e  sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «anche  mediante  l'utilizzo  di
strumenti tecnologici»; 
    b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La sede operativa del vettore e almeno una  rimessa  devono
essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  Provincia  o
area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  Comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata  entro  il  28
febbraio 2019.»; 
    c) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le prenotazioni di trasporto per il  servizio  di  noleggio
con conducente sono effettuate presso la rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   Comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: 
        a) targa del veicolo; 
        b) nome del conducente; 
        c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 
        d) orario di inizio servizio, destinazione e orario  di  fine
servizio; 
        e) dati del fruitore del servizio. 
      Fino all'adozione del decreto di  cui  al  presente  comma,  il
foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea
dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.»; 
    d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un
nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa
o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la
prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  Provincia  o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. 
      4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma
3, e' in ogni caso consentita la fermata su  suolo  pubblico  durante
l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e
nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.». 
  2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11,  comma
4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal  comma  1,
lettera c), e' adottato entro il 30 giugno 2019. 
  3. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio
taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle
di autorizzazione per il  servizio  di  autonoleggio  con  conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate
le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalita' con  le  quali
le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti  dalle
previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un
milione per l'annualita' 2019, si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della  legge  15  gennaio
1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima
legge, come modificati dal comma 1,  si  applicano  a  decorrere  dal
novantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le
sanzioni previste dall'articolo 85,  commi  4  e  4-bis  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai  soggetti
titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di  noleggio
con conducente. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2019,  l'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla piena  operativita'  dell'archivio  informatico  pubblico
nazionale delle imprese di cui al  comma  3,  non  e'  consentito  il
rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del  servizio  di
noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. 
  7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'articolo   7-bis   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato. 
  8. Con DPCM su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e'  disciplinata  l'attivita'  delle  piattaforme   tecnologiche   di
intermediazione  che  intermediano  tra   domanda   ed   offerta   di
autoservizi pubblici non di linea. 
  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della  Conferenza
unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque  per  un  periodo
non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo  di  previa
prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo
stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra  cliente
e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni
antecedenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
regolarmente registrato. L'originale o copia conforme  del  contratto
deve essere tenuto a bordo delle vetture o  presso  la  sede  e  deve
essere esibito in caso di controlli.