IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 5-ter del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale  propria  (IMU),
di cui all'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),  di  cui  all'art.  1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla
rata scadente successivamente al 21 agosto  2017,  per  i  fabbricati
ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di  Lacco  Ameno
colpiti  dagli  eventi  sismici  verificatisi  il  21   agosto   2017
nell'isola  d'Ischia,  purche'  distrutti  od  oggetto  di  ordinanze
sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in  quanto
inagibili  totalmente  o  parzialmente,  e   fino   alla   definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi,  ed  in  ogni  caso
fino all'anno di imposta 2018; 
  Visto l'art. 32 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  che
per gli  stessi  fabbricati  proroga  l'esenzione  IMU  e  TASI  fino
all'anno d'imposta 2020; 
  Visto il precedente decreto del  2  marzo  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2018, con  il  quale  e'  stato
disposto il rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio  e  di
Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU  e  della  TASI,  riferito  al
secondo semestre 2017,  derivante  dall'esenzione  per  i  fabbricati
ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici  verificatisi  il  21
agosto 2017; 
  Considerato  che  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, si devono stabilire i criteri e  le
modalita' per il rimborso ai comuni interessati, anche nella forma di
anticipazione, del minor gettito connesso alla predetta esenzione; 
  Ritenuto di procedere al predetto rimborso sulla base  della  stima
dei  minori  gettiti  fiscali,  per  l'anno  2018,  predisposta   dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
dell'8 novembre 2018; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di  Lacco  Ameno
  del minor gettito dell'IMU e della TASI,  riferito  all'anno  2018,
  derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili  ubicati  nelle
  zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. 
  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter,
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  cosi'  come
modificato dall'art. 32, comma  1,  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, il rimborso del minor gettito derivante  dall'esenzione
dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  cui  all'art.  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma  639,  della  legge  27
dicembre  2013,   n.   147,   a   decorrere   dalla   rata   scadente
successivamente al 21 agosto  2017,  per  i  fabbricati  ubicati  nei
Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno colpiti dagli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto  2017  nell'isola  d'Ischia,
purche' distrutti od oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,
adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente  o
parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o  agibilita'  dei
fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2020,  e'
attribuito per l'anno 2018 nella misura indicata nell'allegato 1).