Art. 2 
 
                  Soglie minime dei premi raccolti 
 
  1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del  Presidente
della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art.
1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni
previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n.  79  del  14
novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2019  contabilizzano
premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate: 
  a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»; 
  b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli». 
  2. L'IVASS comunica alla stanza di compensazione le imprese di  cui
al comma 1.