Art. 3 
 
                        Misura dei percentili 
 
  1. I percentili minimo e massimo che  individuano  l'intervallo  di
valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati  sono  i
seguenti: 
  a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo e' il  10°
e quello massimo il 98°; 
  b) per la  macroclasse  «ciclomotori  e  motocicli»  il  percentile
minimo e' il 10° e quello massimo il 98°.