Art. 2 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche   sociali   per   l'annualita'   2018,   ammontanti   a   €
275.964.258,00 sono ripartite secondo  il  seguente  schema  per  gli
importi indicati: 
    
     a) somme destinate alle regioni            € 266.731.731,00

     b) somme attribuite al
     Ministero del lavoro e delle
     politiche sociali, per gli
     interventi a carico del                      € 9.232.527,00
     Ministero e la copertura
     degli oneri di funzionamento
     finalizzati al raggiungimento
     degli obiettivi istituzionali

     Totale                                     € 275.964.258,00
    
   2. Il  riparto  generale  riassuntivo  delle  risorse  finanziarie
complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per
l'annualita' 2018, di cui al  comma  1,  e'  riportato  nell'allegata
Tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle regioni  per  il
medesimo anno e' riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono
parte integrante  del  presente  decreto.  Le  regioni  procedono  al
successivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali e  ai
comuni entro sessanta giorni dall'effettivo versamento  delle  stesse
alle regioni da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le
politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni  con  le  stesse
modalita' e criteri di cui al presente decreto  come  da  Tabella  2,
colonna A. 
  4. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente
decreto come da Tabella  2,  colonna  A,  previo  soddisfacimento  di
eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni,  in  esito  al
riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di
cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.