Art. 3 
 
               Programmazione regionale e monitoraggio 
 
  1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e
di confronto con le autonomie locali, programmano,  per  l'annualita'
2018, gli impieghi delle risorse complessivamente loro  destinate  ai
sensi dell'art.  2,  comma  1,  in  coerenza  con  il  Piano  sociale
nazionale. 
  2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  entro  centoventi   giorni
dall'emanazione del presente decreto. 
  3. Le regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  gli  interventi
programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima
struttura di cui all'Allegato A e secondo le  indicazioni  del  Piano
sociale nazionale. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi  previamente
concordati, i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e,
nello  specifico,  i  trasferimenti  effettuati  e   gli   interventi
finanziati con le risorse del Fondo  stesso.  Fermo  restando  quanto
previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a  ciascuna
regione  deve  essere  comunque   preceduta   dalla   rendicontazione
sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle  risorse  trasferite
nel secondo anno precedente la emanazione del presente decreto. 
  4. Nelle more della piena  realizzazione  del  Sistema  informativo
unitario dei servizi  sociali  (SIUSS),  le  regioni  e  le  province
autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad  assicurare
il monitoraggio degli interventi a valere sulle  risorse  di  cui  al
presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei  moduli  in  fase  di
sperimentazione  in  materia  di  banca  dati  delle  valutazioni   e
progettazioni personalizzate,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018. 
  5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.