Art. 3 Programmazione regionale e monitoraggio 1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualita' 2018, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale. 2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto. 3. Le regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato A e secondo le indicazioni del Piano sociale nazionale. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente la emanazione del presente decreto. 4. Nelle more della piena realizzazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase di sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate, secondo le modalita' stabilite con Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018. 5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.