IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  (di   seguito
«Regolamento» e «RGPD»); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (di  seguito  «Codice»),
cosi' come modificato dal predetto decreto  legislativo  n.  101  del
2018; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto  il  codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per   i
trattamenti di dati personali per  scopi  storici,  allegato  A.2  al
Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                              Premesso: 
 
  L'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo  101  del  2018  ha
conferito al Garante il compito di verificare, nel termine di novanta
giorni dalla sua entrata in vigore,  la  conformita'  al  regolamento
delle disposizioni  contenute  nei  codici  di  deontologia  e  buona
condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice. 
  Le   disposizioni   ritenute   compatibili,   ridenominate   regole
deontologiche, dovranno essere pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e,  con  decreto  del  Ministero   della
giustizia,  saranno  successivamente  riportate  nell'allegato  A  al
Codice. 
  Il Codice di deontologia e di buona condotta per i  trattamenti  di
dati personali per scopi storici  cessa  di  produrre  effetti  dalla
pubblicazione delle predette regole nella  Gazzetta  Ufficiale  (art.
20, comma 3, del decreto legislativo 101 del 2018). 
  Resta fermo che successivamente, il Garante  potra'  promuovere  la
revisione di tali  regole,  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.
2-quater del Codice, in  base  alla  quale  lo  schema  delle  regole
deontologiche, nell'osservanza del principio  di  rappresentativita',
deve essere sottoposto a consultazione pubblica, per almeno  sessanta
giorni. 
  A regime, l'art. 102 del Codice, cosi' come novellato  dall'art.  8
dal decreto legislativo n. 101/2018, prevede  specificamente  che  le
regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le
liberta' dell'interessato e  si  applicano  ai  soggetti  pubblici  e
privati, ivi comprese le  societa'  scientifiche  e  le  associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei  dati  a  fini   di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. 
 
                              Osserva: 
 
  Nell'ambito  del  presente  provvedimento   sono   individuate   le
disposizioni del codice di deontologia e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali  per  scopi  storici,  allegato  A2  al
Codice, adottato con provvedimento del Garante  n.  8  del  14  marzo
2001, ritenute non  conformi  al  regolamento  e,  in  allegato  sono
riportate le disposizioni conformi, ridenominate regole deontologiche
per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico  interesse  o
di ricerca storica. 
  Le regole si applicano ai trattamenti di dati personali  effettuati
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca  storica,
fermo restando il rispetto dei principi e degli specifici adempimenti
richiesti dal regolamento e dal Codice. 
  Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche
costituisce condizione essenziale per la liceita' e  correttezza  del
trattamento dei dati personali e il  mancato  rispetto  delle  stesse
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83,  paragrafo
5 del regolamento (articoli 2-quater, comma 4, e 166,  comma  2,  del
Codice). 
  L´osservanza di tali regole non deve, in  ogni  caso,  pregiudicare
l´indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti,
in relazione a figure, fatti e circostanze del passato. 
  In  via  generale,  si  rappresenta  che   si   e'   tenuto   conto
dell'esigenza di contemperare il diritto  alla  liberta'  di  ricerca
storica con altri diritti fondamentali dell'individuo, in ossequio al
principio  di  proporzionalita'  (cons.  4  RGPD),   verificando   la
conformita'  delle  disposizioni  del  codice  di   deontologia,   in
particolare, ai considerando e agli articoli  dedicati  alla  ricerca
storica e all'archiviazione nel pubblico interesse (cons.  156,  art.
5, comma 1, lettera b) ed e), art. 9, art. 10,  e  art.  89,  par.  1
RGPD). 
1. Modifiche generali 
  Preliminarmente, si osserva che si e' reso necessario aggiornare  i
riferimenti  normativi  presenti  nel  codice  di  deontologia  e  la
semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e
nazionale di riferimento. 
  Si e' reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo  del  codice
di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del  decreto
legislativo 101 del 2018, ridenominare  solo  le  disposizioni  dello
stesso. Il preambolo,  invece,  nel  sintetizzare  le  condizioni  di
liceita' del trattamento, evidenziava, altresi', i presupposti  della
sottoscrizione del codice  di  deontologia  avvenuta  nel  2001,  nel
rispetto del principio di rappresentativita', che,  comunque,  rimane
alla base delle presenti regole. 
  Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto  sovranazionale  ivi
richiamati,  sono  in  ogni  caso  da  ritenersi  a  fondamento   dei
trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito degli archivi  e
della ricerca storica. 
2. Disposizioni ritenute incompatibili 
  Si  e'  ritenuto  di  riformulare  il  Titolo  del   Capo   II   in
«Disposizioni generali per gli archivisti  e  liceita'  dei  relativi
trattamenti» e la rubrica dell'art.  3  in  «Disposizioni  generali»,
nonche' il titolo del Capo III  in  «Disposizioni  generali  per  gli
utenti e condizioni per la liceita' dei relativi  trattamenti»  e  la
rubrica dell'art. 9 in «Disposizioni generali», al fine di  prevenire
sovrapposizioni tra le presenti regole  deontologiche  con  i  futuri
codici di condotta, che  potranno  essere  adottati  ai  sensi  degli
articoli 40 e ss. RGPD. 
  Parimenti,  e'  stata  aggiornata  la  rubrica   dell'art.   7   da
«Aggiornamento dei dati» in «Esercizio dei diritti», tenuto conto che
l'art. 16 del Regolamento ricomprende il diritto di aggiornamento nel
diritto di rettifica e integrazione di cui all'art. 16 RGPD. 
  All'art. 8, «Fonti orali», e' stata eliminata la  disposizione  che
consentiva al titolare del  trattamento  di  fornire  un'«informativa
semplificata» in caso di trattamento di fonti orali; cio', in  quanto
il regolamento non prevede alcuna forma di deroga  o  semplificazione
agli obblighi informativi, quando i dati  sono  raccolti  presso  gli
interessati (cfr. art. 13 RGPD). 
  Parimenti, e' stata rilevata  la  non  conformita'  al  regolamento
dell'art. 11, comma 5, del codice di deontologia che - nell'esonerare
dall'obbligo di fornire l'informativa agli interessati  nei  casi  di
raccolta di dati personali presso soggetti terzi, quando cio' risulti
impossibile o comporti uno  sforzo  sproporzionato  -  non  prevedeva
misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i  legittimi
interessi dell'interessato,  come  richiesto  dall'art.  14,  par.  5
lettera b), del regolamento. 
  Sono state, altresi', modificate le rubriche degli  articoli  12  e
13,  rispettivamente,   come   segue   «Applicazione   delle   regole
deontologiche» e «Violazione delle regole deontologiche». 
3. Regole deontologiche 
  I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in
materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca  storica»
in ragione di quanto disposto dall'art.  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 101/2018  e  riportate  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento  e  che  ne  forma  parte  integrante.   Tali   «Regole
deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti  in  questione
in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli
articoli 2-quater e 101 e ss. del Codice.  Pertanto,  si  dispone  la
trasmissione  delle  suddette  «Regole   deontologiche»   all´Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della  giustizia  per  la
relativa pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, nonche' al Ministero della giustizia per  essere  riportato
nell´Allegato A) al Codice. 
 
                         Tutto cio' premesso 
                             il Garante: 
 
  Ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni
del codice di deontologia e di buona condotta per  i  trattamenti  di
dati personali per scopi storici, allegato A.2 al Codice, dispone che
le medesime, riportate nell'allegato 1 al  presente  provvedimento  e
che  ne  forma  parte  integrante,  siano  pubblicate  come   «Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse  o  di  ricerca  storica»  e  ne  dispone,   altresi',   la
trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del  Ministero
della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della  giustizia  per
essere riportato nell´allegato A) al Codice. 
    Roma, 19 dicembre 2018 
 
                            Il presidente 
                                Soro 
 
                             Il relatore 
                               Iannini 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia