Art. 2 Requisiti idonei all'accreditamento e caratteristiche delle associazioni 1. Le associazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche, sono libere, indipendenti, apartitiche e aconfessionali e hanno carattere organizzativo senza scopo di lucro ne' commerciale. 2. Le indicazioni sulle finalita' statutarie, di cui all'art. 1, del citato decreto 18 aprile 2007, per quanto applicabili, in particolare relativamente al principio di rappresentativita' democratica, si applicano anche alle associazioni di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche. 3. Le associazioni di donatori di volontari di cellule staminali emopoietiche legalmente costituite e riconosciute, concorrono responsabilmente ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, perseguendo, i seguenti scopi: a) promozione della donazione volontaria, gratuita, anonima e responsabile di cellule staminali emopoietiche e tutela dei diritti dei donatori; b) promozione dell'attivita' di informazione sui temi della donazione, raccolta, utilizzo e trapianto di cellule staminali emopoietiche; c) promozione e supporto al reclutamento e all'iscrizione dei donatori nel registro nazionale IBMDR per il tramite dei registri regionali afferenti e al richiamo dei donatori su richiesta del registro stesso; d) collaborazione con il registro regionale e le sue articolazioni funzionali, con il registro nazionale IBMDR e con il centro nazionale trapianti. 4. Per il perseguimento degli scopi, di cui al comma 3, le associazioni si possono avvalere della consulenza tecnico-scientifica del Centro regionale per i trapianti e del Centro regionale sangue che, laddove richiesto o necessario, possono coinvolgere le societa' scientifiche di settore, in particolare SIMTI - Societa' italiana medicina trasfusionale e immunoematologia, AIBT - Associazione italiana di immunogenetica e biologia dei trapianti, SIdEM - Societa' italiana di emaferesi e manipolazione cellulare e GITMO - gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare, su specifiche questioni. 5. Le associazioni partecipano alle riunioni della Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, concorrendo alla programmazione nazionale degli obiettivi di reclutamento di donatori. 6. Le associazioni dei donatori di cellule staminali emopoietiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.