Art. 2 
 
                 Requisiti idonei all'accreditamento 
                e caratteristiche delle associazioni 
 
  1. Le associazioni  di  donatori  volontari  di  cellule  staminali
emopoietiche, sono libere, indipendenti, apartitiche e aconfessionali
e hanno carattere organizzativo senza scopo di lucro ne' commerciale. 
  2. Le indicazioni sulle finalita' statutarie, di  cui  all'art.  1,
del citato  decreto  18  aprile  2007,  per  quanto  applicabili,  in
particolare  relativamente   al   principio   di   rappresentativita'
democratica,  si  applicano  anche  alle  associazioni  di   donatori
volontari di cellule staminali emopoietiche. 
  3. Le associazioni di donatori di volontari  di  cellule  staminali
emopoietiche  legalmente  costituite   e   riconosciute,   concorrono
responsabilmente  ai  fini  istituzionali  del   Servizio   sanitario
nazionale, perseguendo, i seguenti scopi: 
    a) promozione della donazione  volontaria,  gratuita,  anonima  e
responsabile di cellule staminali emopoietiche e tutela  dei  diritti
dei donatori; 
    b) promozione  dell'attivita'  di  informazione  sui  temi  della
donazione,  raccolta,  utilizzo  e  trapianto  di  cellule  staminali
emopoietiche; 
    c) promozione e supporto al  reclutamento  e  all'iscrizione  dei
donatori nel registro nazionale IBMDR per  il  tramite  dei  registri
regionali afferenti e al  richiamo  dei  donatori  su  richiesta  del
registro stesso; 
    d)  collaborazione  con  il   registro   regionale   e   le   sue
articolazioni funzionali, con il registro nazionale IBMDR  e  con  il
centro nazionale trapianti. 
  4. Per il  perseguimento  degli  scopi,  di  cui  al  comma  3,  le
associazioni si possono avvalere della consulenza tecnico-scientifica
del Centro regionale per i trapianti e del  Centro  regionale  sangue
che, laddove richiesto o necessario, possono coinvolgere le  societa'
scientifiche di settore, in particolare  SIMTI  -  Societa'  italiana
medicina  trasfusionale  e  immunoematologia,  AIBT  -   Associazione
italiana di immunogenetica e biologia dei trapianti, SIdEM - Societa'
italiana di emaferesi e manipolazione  cellulare  e  GITMO  -  gruppo
italiano  per  il  trapianto  di  midollo  osseo,  cellule  staminali
emopoietiche e terapia cellulare, su specifiche questioni. 
  5. Le associazioni partecipano alle riunioni della Commissione  per
i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'art. 14, comma
2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013,
concorrendo  alla  programmazione  nazionale   degli   obiettivi   di
reclutamento di donatori. 
  6. Le associazioni dei donatori di cellule  staminali  emopoietiche
esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
tenute  ad  adeguare,  ove  necessario,  il  proprio   statuto   alle
indicazioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata  in
vigore.