Art. 3 
 
                      Oggetto della convenzione 
 
  1. La convenzione  disciplina  i  rapporti  tra  le  regioni  e  le
provincie   autonome   con   le   associazioni,   riconoscendone   il
responsabile  coinvolgimento   e   impegno,   nell'organizzazione   e
nell'attuazione  delle  attivita'  di  promozione   della   donazione
volontaria  e  gratuita  di  cellule   staminali   emopoietiche,   di
informazione nonche' di supporto al  reclutamento  e  iscrizione  dei
donatori, in collaborazione con  il  registro  nazionale  (IBMDR),  i
registri  regionali  e  interregionali  e   le   loro   articolazioni
funzionali  rappresentate  dai  centri  donatori  e   dai   poli   di
reclutamento. 
  2. La convenzione,  di  cui  al  comma  1,  del  presente  articolo
garantisce, altresi', che le associazioni partecipino alle  attivita'
di  programmazione  regionale  finalizzate  al  raggiungimento  degli
obiettivi di reclutamento dei donatori di  CSE  stabiliti  a  livello
nazionale, e assegnati ai poli di funzionamento della rete  IBMDR  in
raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti, e che  supportino
le attivita' di reclutamento e la  raccolta  dei  campioni  biologici
tramite prelievo salivare del donatore,  mediante  gli  appositi  kit
salivari,   durante   manifestazioni   esterne   (out   door)    alle
articolazioni funzionali dei registri regionali. 
  3. Le attivita' di reclutamento durante manifestazioni esterne (out
door), preventivamente concordate con le articolazioni funzionali del
registro regionale, svolte da personale afferente al registro o  alle
sue  articolazioni  funzionali,  prevedono   la   pre-selezione   dei
donatori, attraverso la raccolta di dati anamnestici e  del  campione
biologico (sangue o saliva, in base  alle  scelte  del  registro)  da
inviare per la tipizzazione degli antigeni di istocompatibilita'. 
  4. Qualora la regione, nell'ambito dei propri  programmi  sanitari,
abbia previsto di avvalersi, nel corso delle manifestazioni out door,
anche  di  personale  sanitario   volontario   (medici,   infermieri)
appartenente alle associazioni, e' consentito al  suddetto  personale
di svolgere l'attivita' di raccolta preliminare dei dati  anamnestici
e  del  campione  salivare  mediante  appositi  kit.   E',   inoltre,
consentito avvalersi  del  supporto  di  altro  personale  sanitario,
limitatamente al profilo di biologo  adeguatamente  formato,  per  le
attivita' di  informazione  che  precedono  l'attivita'  di  raccolta
preliminare dei dati anamnestici e  del  campione  salivare.  A  tali
fini,  e'  necessario  che  il  predetto  personale   sanitario   sia
specificamente formato e qualificato a norma del successivo  art.  4,
comma 5, e che agisca  in  conformita'  alle  regole  definite  negli
standard  IBMDR.  Le  procedure  di  raccolta  preliminare  dei  dati
anamnestici e  la  raccolta  del  campione  salivare  effettuate  dal
personale    sanitario    volontario    delle    associazioni    sono
successivamente verificate e validate attraverso la  valutazione  del
questionario anamnestico per il rilascio del giudizio  di  idoneita',
di competenza del personale  medico  delle  articolazioni  funzionali
della rete IBMDR di riferimento ai fini della  definitiva  iscrizione
del donatore nel registro. 
  5. Le regioni e le province autonome, al fine della  programmazione
regionale  e  organizzazione  delle  attivita'  di  reclutamento   di
donatori  di  cellule  staminali  emopoietiche,  sulla   base   degli
obiettivi  stabiliti   a   livello   nazionale,   garantiscono   alle
associazioni  la  piu'  ampia  partecipazione   alla   programmazione
regionale delle attivita', impegnandosi a convocare, almeno due volte
l'anno,   una   riunione   dedicata   con   la   partecipazione   del
rappresentante   del   registro   regionale,   degli   organismi   di
coordinamento  delle  reti  trasfusionale  e  dei  trapianti  (Centro
regionale  sangue  e  Centro  regionale  per  i  trapianti)   e   dei
rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato la convenzione. 
  6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  con  la  stipula  della
convenzione, si impegnano a: 
    a) promuovere  lo  sviluppo  del  volontariato  nel  campo  della
donazione delle cellule staminali emopoietiche; 
    b) assicurare la piu'  ampia  partecipazione  delle  associazioni
alla programmazione regionale, convocando le stesse alle riunioni, di
cui al comma 5, del presente articolo; 
    c)  dare  sostegno  alle  attivita'  associative  e  favorire  la
definizione di modalita' di raccordo organizzativo di queste  con  la
rete  dei  poli  di  funzionamento  del  registro   IBMDR,   ciascuno
nell'ambito delle rispettive reti regionali; 
    d) concordare e definire flussi informativi condivisi al fine  di
ottemperare quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della citata  legge
n. 52 del 2001, ovvero garantire la  comunicazione,  da  parte  delle
associazioni, degli elenchi dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 5
del presente decreto, al registro regionale e registro nazionale, nel
rispetto  della  normativa  in  materia  di  trattamento   dei   dati
personali. 
  7. Al fine di rendere uniforme il riconoscimento economico  per  le
attivita' svolte dalle  associazioni  sul  territorio  nazionale,  la
convenzione stabilisce altresi' che le regioni  e  province  autonome
per le  attivita'  di  promozione  e  supporto  al  reclutamento  dei
donatori di cellule staminali emopoietiche,  applichino  per  ciascun
donatore  iscritto  al  registro  nazionale  IBMDR,   l'importo   del
contributo  previsto  dal  citato  accordo   Stato-Regioni   per   la
compensazione della mobilita' sanitaria interregionale del 2 febbraio
2017  e  successive  modifiche;  ai  fini  del   riconoscimento   del
contributo l'associazione fornisce, al momento della  rendicontazione
annuale, gli elenchi dei propri iscritti, ai sensi  dell'art.  5  del
presente decreto, al pertinente registro regionale, che  provvede  in
tempo utile alla verifica e attestazione dell'iscrizione del donatore
nel registro nazionale IBMDR. 
  8. Fatto salvo quanto stabilito dai commi precedenti, la regione  o
provincia autonoma puo' promuovere e sostenere, con  proprie  risorse
economiche, specifici progetti o iniziative di promozione  del  dono,
di  informazione  ed  educazione  sanitaria,  nonche'   progetti   di
agevolazione e supporto alle attivita' delle articolazioni funzionali
della rete IBMDR (quali, a esempio, la collaborazione  alla  gestione
delle  liste  di  attesa,  supporto  all'organizzazione  preposta  al
funzionamento del registro regionale, promozione del reclutamento dei
donatori attraverso l'utilizzo dei kit salivari),  da  realizzare  in
collaborazione  con  le  associazioni,  anche  su  iniziativa   delle
medesime. I progetti o le iniziative devono essere coerenti  con  gli
obiettivi di programmazione e comunicazione regionali e sviluppati di
concerto con il registro regionale, e con centri regionali della rete
trasfusionale e dei trapianti, ferma restando  la  non  delegabilita'
alle associazioni delle attivita' riservate per legge alla competenza
delle strutture della rete IBMDR. 
  9. I progetti, di cui al comma 8, del presente articolo  contengono
gli obiettivi, le responsabilita', le  risorse,  le  modalita'  e  le
tempistiche di  realizzazione,  gli  indicatori  e  le  modalita'  di
monitoraggio, nonche' gli aspetti  economici  correlati,  comprensivi
della rendicontazione.