Art. 3 Oggetto della convenzione 1. La convenzione disciplina i rapporti tra le regioni e le provincie autonome con le associazioni, riconoscendone il responsabile coinvolgimento e impegno, nell'organizzazione e nell'attuazione delle attivita' di promozione della donazione volontaria e gratuita di cellule staminali emopoietiche, di informazione nonche' di supporto al reclutamento e iscrizione dei donatori, in collaborazione con il registro nazionale (IBMDR), i registri regionali e interregionali e le loro articolazioni funzionali rappresentate dai centri donatori e dai poli di reclutamento. 2. La convenzione, di cui al comma 1, del presente articolo garantisce, altresi', che le associazioni partecipino alle attivita' di programmazione regionale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di CSE stabiliti a livello nazionale, e assegnati ai poli di funzionamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti, e che supportino le attivita' di reclutamento e la raccolta dei campioni biologici tramite prelievo salivare del donatore, mediante gli appositi kit salivari, durante manifestazioni esterne (out door) alle articolazioni funzionali dei registri regionali. 3. Le attivita' di reclutamento durante manifestazioni esterne (out door), preventivamente concordate con le articolazioni funzionali del registro regionale, svolte da personale afferente al registro o alle sue articolazioni funzionali, prevedono la pre-selezione dei donatori, attraverso la raccolta di dati anamnestici e del campione biologico (sangue o saliva, in base alle scelte del registro) da inviare per la tipizzazione degli antigeni di istocompatibilita'. 4. Qualora la regione, nell'ambito dei propri programmi sanitari, abbia previsto di avvalersi, nel corso delle manifestazioni out door, anche di personale sanitario volontario (medici, infermieri) appartenente alle associazioni, e' consentito al suddetto personale di svolgere l'attivita' di raccolta preliminare dei dati anamnestici e del campione salivare mediante appositi kit. E', inoltre, consentito avvalersi del supporto di altro personale sanitario, limitatamente al profilo di biologo adeguatamente formato, per le attivita' di informazione che precedono l'attivita' di raccolta preliminare dei dati anamnestici e del campione salivare. A tali fini, e' necessario che il predetto personale sanitario sia specificamente formato e qualificato a norma del successivo art. 4, comma 5, e che agisca in conformita' alle regole definite negli standard IBMDR. Le procedure di raccolta preliminare dei dati anamnestici e la raccolta del campione salivare effettuate dal personale sanitario volontario delle associazioni sono successivamente verificate e validate attraverso la valutazione del questionario anamnestico per il rilascio del giudizio di idoneita', di competenza del personale medico delle articolazioni funzionali della rete IBMDR di riferimento ai fini della definitiva iscrizione del donatore nel registro. 5. Le regioni e le province autonome, al fine della programmazione regionale e organizzazione delle attivita' di reclutamento di donatori di cellule staminali emopoietiche, sulla base degli obiettivi stabiliti a livello nazionale, garantiscono alle associazioni la piu' ampia partecipazione alla programmazione regionale delle attivita', impegnandosi a convocare, almeno due volte l'anno, una riunione dedicata con la partecipazione del rappresentante del registro regionale, degli organismi di coordinamento delle reti trasfusionale e dei trapianti (Centro regionale sangue e Centro regionale per i trapianti) e dei rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato la convenzione. 6. Le regioni e le province autonome con la stipula della convenzione, si impegnano a: a) promuovere lo sviluppo del volontariato nel campo della donazione delle cellule staminali emopoietiche; b) assicurare la piu' ampia partecipazione delle associazioni alla programmazione regionale, convocando le stesse alle riunioni, di cui al comma 5, del presente articolo; c) dare sostegno alle attivita' associative e favorire la definizione di modalita' di raccordo organizzativo di queste con la rete dei poli di funzionamento del registro IBMDR, ciascuno nell'ambito delle rispettive reti regionali; d) concordare e definire flussi informativi condivisi al fine di ottemperare quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della citata legge n. 52 del 2001, ovvero garantire la comunicazione, da parte delle associazioni, degli elenchi dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, al registro regionale e registro nazionale, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. 7. Al fine di rendere uniforme il riconoscimento economico per le attivita' svolte dalle associazioni sul territorio nazionale, la convenzione stabilisce altresi' che le regioni e province autonome per le attivita' di promozione e supporto al reclutamento dei donatori di cellule staminali emopoietiche, applichino per ciascun donatore iscritto al registro nazionale IBMDR, l'importo del contributo previsto dal citato accordo Stato-Regioni per la compensazione della mobilita' sanitaria interregionale del 2 febbraio 2017 e successive modifiche; ai fini del riconoscimento del contributo l'associazione fornisce, al momento della rendicontazione annuale, gli elenchi dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, al pertinente registro regionale, che provvede in tempo utile alla verifica e attestazione dell'iscrizione del donatore nel registro nazionale IBMDR. 8. Fatto salvo quanto stabilito dai commi precedenti, la regione o provincia autonoma puo' promuovere e sostenere, con proprie risorse economiche, specifici progetti o iniziative di promozione del dono, di informazione ed educazione sanitaria, nonche' progetti di agevolazione e supporto alle attivita' delle articolazioni funzionali della rete IBMDR (quali, a esempio, la collaborazione alla gestione delle liste di attesa, supporto all'organizzazione preposta al funzionamento del registro regionale, promozione del reclutamento dei donatori attraverso l'utilizzo dei kit salivari), da realizzare in collaborazione con le associazioni, anche su iniziativa delle medesime. I progetti o le iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi di programmazione e comunicazione regionali e sviluppati di concerto con il registro regionale, e con centri regionali della rete trasfusionale e dei trapianti, ferma restando la non delegabilita' alle associazioni delle attivita' riservate per legge alla competenza delle strutture della rete IBMDR. 9. I progetti, di cui al comma 8, del presente articolo contengono gli obiettivi, le responsabilita', le risorse, le modalita' e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalita' di monitoraggio, nonche' gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.