Art. 4 Rapporti tra le associazioni convenzionate e i registri regionali e il registro nazionale IBMDR 1. Il registro nazionale IBMDR, i registri regionali e le loro articolazioni funzionali, nell'ambito delle convenzioni stipulate con le regioni e provincie autonome, si impegnano a fornire alle associazioni il supporto tecnico-scientifico per la corretta informazione sulla donazione di cellule staminali emopoietiche e sulle misure sanitarie a tutela della salute del donatore, nonche' a coinvolgere le associazioni nella programmazione delle attivita' di reclutamento e iscrizione dei donatori di cellule staminali emopoietiche, in coerenza con i piani e gli obiettivi definiti a livello nazionale. 2. Le associazioni, con la stipula delle convenzioni, si impegnano a promuovere la donazione volontaria, gratuita, anonima e responsabile delle cellule staminali emopoietiche, ad attuare programmi di sensibilizzazione, fidelizzazione dei potenziali donatori e informazione dei cittadini sulla donazione, sulla raccolta e impiego terapeutico di cellule staminali emopoietiche, a supportare i registri regionali e le loro articolazioni funzionali nelle attivita' di reclutamento per l'iscrizione nel registro nazionale IBMDR e, ove richiesto dal registro, nell'attivita' di richiamo dei donatori. 3. Le associazioni, in raccordo organizzativo con i registri regionali e le loro articolazioni funzionali, promuovono manifestazioni out door e iniziative al fine di favorire l'iscrizione di nuovi donatori al registro nazionale IBMDR attraverso il registro regionale, svolgendo anche attivita' di supporto al reclutamento e alla raccolta del campione biologico, mediante gli appositi kit salivari. 4. Il personale sanitario utilizzato nelle manifestazioni esterne di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto e' indicato dal registro regionale di riferimento, nell'ambito del personale che opera nelle articolazioni funzionali del registro stesso. 5. Il personale sanitario delle associazioni, di cui all'art. 3, comma 4, per poter svolgere l'attivita' out door, deve essere specificamente formato e qualificato attraverso la partecipazione al percorso formativo, secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente decreto, riconosciuto e approvato dalla regione o provincia autonoma. Il registro regionale, in collaborazione con le proprie articolazioni funzionali, e con personale esperto di donazione di CSE afferente alle strutture di medicina trasfusionale e' responsabile della formazione e della verifica del mantenimento delle competenze di detto personale sanitario. 6. I registri regionali mantengono e aggiornano l'elenco del personale sanitario delle associazioni specificamente formato e qualificato secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo.