Art. 4 
 
             Rapporti tra le associazioni convenzionate 
        e i registri regionali e il registro nazionale IBMDR 
 
  1. Il registro nazionale IBMDR, i  registri  regionali  e  le  loro
articolazioni funzionali, nell'ambito delle convenzioni stipulate con
le  regioni  e  provincie  autonome,  si  impegnano  a  fornire  alle
associazioni  il  supporto  tecnico-scientifico   per   la   corretta
informazione sulla donazione  di  cellule  staminali  emopoietiche  e
sulle misure sanitarie a tutela della salute del donatore, nonche'  a
coinvolgere le associazioni nella programmazione delle  attivita'  di
reclutamento  e  iscrizione  dei  donatori   di   cellule   staminali
emopoietiche, in coerenza con i piani  e  gli  obiettivi  definiti  a
livello nazionale. 
  2. Le associazioni, con la stipula delle convenzioni, si  impegnano
a  promuovere  la   donazione   volontaria,   gratuita,   anonima   e
responsabile  delle  cellule  staminali  emopoietiche,   ad   attuare
programmi  di  sensibilizzazione,   fidelizzazione   dei   potenziali
donatori e informazione dei cittadini sulla donazione, sulla raccolta
e impiego terapeutico di cellule staminali emopoietiche, a supportare
i  registri  regionali  e  le  loro  articolazioni  funzionali  nelle
attivita' di reclutamento per  l'iscrizione  nel  registro  nazionale
IBMDR e, ove richiesto dal registro, nell'attivita' di  richiamo  dei
donatori. 
  3. Le  associazioni,  in  raccordo  organizzativo  con  i  registri
regionali   e   le   loro   articolazioni   funzionali,    promuovono
manifestazioni out door e iniziative al fine di favorire l'iscrizione
di nuovi donatori al registro nazionale IBMDR attraverso il  registro
regionale, svolgendo anche attivita' di supporto  al  reclutamento  e
alla raccolta del  campione  biologico,  mediante  gli  appositi  kit
salivari. 
  4. Il personale sanitario utilizzato nelle  manifestazioni  esterne
di cui all'art. 3, comma 3, del  presente  decreto  e'  indicato  dal
registro regionale di  riferimento,  nell'ambito  del  personale  che
opera nelle articolazioni funzionali del registro stesso. 
  5. Il personale sanitario delle associazioni, di  cui  all'art.  3,
comma 4,  per  poter  svolgere  l'attivita'  out  door,  deve  essere
specificamente formato e qualificato attraverso la partecipazione  al
percorso formativo, secondo lo  schema  di  cui  all'allegato  2  del
presente decreto, riconosciuto e approvato dalla regione o  provincia
autonoma. Il registro regionale, in  collaborazione  con  le  proprie
articolazioni funzionali, e con personale esperto di donazione di CSE
afferente alle strutture di medicina  trasfusionale  e'  responsabile
della formazione e della verifica del mantenimento  delle  competenze
di detto personale sanitario. 
  6. I  registri  regionali  mantengono  e  aggiornano  l'elenco  del
personale  sanitario  delle  associazioni  specificamente  formato  e
qualificato secondo le modalita' di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo.