Art. 5 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  1. Le associazioni, in aderenza  ai  propri  fini  statutari  e  in
conformita' a quanto stabilito dalla citata legge  n.  52  del  2001,
comunicano anche tramite i sistemi informativi  di  cui  all'art.  3,
comma 6, del presente decreto, al registro regionale o alle strutture
da  questo  delegate,  gli  elenchi  dei  cittadini   iscritti   alla
associazione e interessati a divenire potenziali donatori di CSE.