Art. 5 Obbligo di comunicazione 1. Le associazioni, in aderenza ai propri fini statutari e in conformita' a quanto stabilito dalla citata legge n. 52 del 2001, comunicano anche tramite i sistemi informativi di cui all'art. 3, comma 6, del presente decreto, al registro regionale o alle strutture da questo delegate, gli elenchi dei cittadini iscritti alla associazione e interessati a divenire potenziali donatori di CSE.