Art. 6 Disposizioni finali 1. Il presente decreto si applica alle convenzioni stipulate in data successiva alla sua entrata in vigore e le stesse devono essere stipulate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le convenzioni gia' in essere devono essere adeguate alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione. Roma, 13 novembre 2018 Il Ministro: Grillo Registrato alla Corte dei conti 21 dicembre 2018 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg. n. 3529