Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto si applica  alle  convenzioni  stipulate  in
data successiva alla sua entrata in vigore e le stesse devono  essere
stipulate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le convenzioni gia' in essere devono  essere  adeguate  alle
disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore. 
  2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo, viene
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed
entra in vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  predetta
pubblicazione. 
 
    Roma, 13 novembre 2018 
 
                                                  Il Ministro: Grillo 

Registrato alla Corte dei conti 21 dicembre 2018 
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min.
lavoro, reg. n. 3529