Art. 2 1. All'allegato II, lettera B) Foraggere, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, i termini «Poaceae (Gramineae)» sono sostituiti dai termini seguenti con relativa nota a pie' di pagina: «Poaceae (Gramineae)(1) (1) Il peso massimo del lotto puo' essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore e' stato autorizzato in tal senso dall'autorita' nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.»