Art. 2 
 
  1.  All'allegato  II,  lettera  B)  Foraggere,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica  8  ottobre  1973,  n.  1065,  i  termini
«Poaceae  (Gramineae)»  sono  sostituiti  dai  termini  seguenti  con
relativa nota a pie' di pagina: 
    «Poaceae (Gramineae)(1) 
     (1) Il peso  massimo  del  lotto  puo'  essere  aumentato  a  25
tonnellate  se  il  fornitore  e'  stato  autorizzato  in  tal  senso
dall'autorita'  nazionale  competente  per  la   certificazione   dei
prodotti sementieri.»