Art. 2 Modalita' di individuazione e di realizzazione degli interventi 1. La progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e' effettuata previa la stipula di un Protocollo di intesa, redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con la sottoscrizione del Protocollo di intesa, da effettuare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome interessate dall'itinerario si impegnano a individuare un soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento e di unico referente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Tutte le regioni, provincia autonoma e Roma Capitale si impegnano a sottoscrivere il Protocollo di cui all'Allegato 2, che annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto effetti. 3. Nei tempi e con le modalita' stabilite nel Protocollo di intesa, e' redatto, entro il termine del 31 dicembre 2020, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'intera ciclovia turistica, che e' oggetto di valutazione da parte dei singoli Tavoli tecnici appositamente istituiti, ai sensi dell'art. 6, dello schema di Protocollo di intesa, di cui all'Allegato 2, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della valutazione dell'ammissibilita' dei progetti al finanziamento. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, altresi', almeno un lotto funzionale immediatamente realizzabile per ciascuna regione della singola ciclovia, sulla base dei criteri di cui alla direttiva 11 aprile 2017, n. 133. 4. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica determina la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovia, la cui origine e destinazione, unitamente alle regioni interessate, sono indicate nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. E' consentita una variazione della lunghezza complessiva del percorso nelle ulteriori fasi progettuali, rispetto a quella indicata nel progetto di fattibilita', nella misura massima del 10 per cento, qualora tale variazione consenta il raggiungimento di luoghi di particolare interesse storico, artistico, paesaggistico e naturalistico, ovvero derivi da successivi approfondimenti progettuali. 5. I progetti di fattibilita' tecnica ed economica, relativi ad ogni ciclovia ed ammessi al finanziamento, devono essere identificati da uno o piu' Codici unici di progetto (CUP).