Art. 2 
 
           Modalita' di individuazione e di realizzazione 
                          degli interventi 
 
  1. La progettazione e la realizzazione di un sistema  nazionale  di
ciclovie turistiche, ai sensi di quanto previsto dal citato  art.  1,
comma 640, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  successive
modificazioni, e' effettuata previa la stipula di  un  Protocollo  di
intesa, redatto sulla base dello schema di cui  all'Allegato  2,  che
costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto.   Con   la
sottoscrizione del Protocollo di intesa, da effettuare entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni  e  le
province  autonome  interessate  dall'itinerario   si   impegnano   a
individuare un soggetto capofila che ha la funzione di  coordinamento
e di unico referente con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2.  Tutte  le  regioni,  provincia  autonoma  e  Roma  Capitale  si
impegnano a sottoscrivere il Protocollo di cui  all'Allegato  2,  che
annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto
effetti. 
  3. Nei tempi e con le modalita' stabilite nel Protocollo di intesa,
e' redatto, entro il termine del 31 dicembre  2020,  il  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica dell'intera ciclovia turistica, che
e' oggetto  di  valutazione  da  parte  dei  singoli  Tavoli  tecnici
appositamente istituiti,  ai  sensi  dell'art.  6,  dello  schema  di
Protocollo di intesa, di cui  all'Allegato  2,  presso  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  fini  della  valutazione
dell'ammissibilita' dei progetti al  finanziamento.  Il  progetto  di
fattibilita' tecnica ed  economica  individua,  altresi',  almeno  un
lotto funzionale immediatamente  realizzabile  per  ciascuna  regione
della singola ciclovia, sulla base dei criteri di cui alla  direttiva
11 aprile 2017, n. 133. 
  4. Il progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  determina  la
lunghezza complessiva dell'asse principale  della  ciclovia,  la  cui
origine e destinazione, unitamente  alle  regioni  interessate,  sono
indicate  nell'Allegato  3,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto.  E'  consentita  una  variazione  della  lunghezza
complessiva del percorso nelle ulteriori fasi progettuali, rispetto a
quella indicata nel progetto di fattibilita',  nella  misura  massima
del 10 per cento, qualora tale variazione consenta il  raggiungimento
di luoghi di particolare interesse storico, artistico,  paesaggistico
e  naturalistico,  ovvero  derivi   da   successivi   approfondimenti
progettuali. 
  5. I progetti di fattibilita' tecnica  ed  economica,  relativi  ad
ogni ciclovia ed ammessi al finanziamento, devono essere identificati
da uno o piu' Codici unici di progetto (CUP).