Art. 3 
 
                          Piano di riparto 
 
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  relative  alle   annualita'
2016-2017-2018-2019, pari ad euro 161.780.679,60, sono ripartite come
segue: 
    a. le risorse  relative  alla  annualita'  2016  -  pari  a  euro
4.780.679,60 - sono state assegnate ai sensi del decreto direttoriale
16 maggio 2017, n. 23, a favore di  quattro  ciclovie  (ciclovia  del
Sole, ciclovia VENTO, ciclovia dell'acquedotto  pugliese  e  GRAB  di
Roma) per la redazione dei relativi progetti di fattibilita'  tecnica
ed economica; 
    b. le risorse di  cui  alle  annualita'  2017-2018-2019,  per  un
importo  complessivo  di  euro  157.000.000,00,  sono   destinate   a
garantire, per tutte le ciclovie turistiche, l'agevole  sviluppo  del
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   nonche'   delle
successive fasi di progettazione ed esecuzione dei  lotti  funzionali
iniziali, di cui all'art. 2, comma 3, nei limiti delle risorse di cui
alla presente lettera. 
  2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, come da  Piano  di
cui all'Allegato 1, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, sulla base dei seguenti parametri: 
    a. per le risorse di cui alle annualita' 2016-2017  tenuto  conto
di quanto gia' assegnato ai sensi del decreto direttoriale 16  maggio
2017, n. 23,  ripartizione  sulla  base  di  quanto  richiesto  dalle
regioni, provincia autonoma e Roma  Capitale  per  la  redazione  del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  dell'intera  ciclovia,
per un  importo  complessivo  pari  ad  euro  12.227.647,68,  di  cui
all'Allegato 1, colonna E; 
    b. per le restanti risorse dell'annualita' 2017, annualita'  2018
e 2019 un'ulteriore quota fissa per ciascuna ciclovia turistica  pari
complessivamente ad euro 149.553.031,92, che comprende gli  ulteriori
livelli di progettazione ed esecuzione  dei  primi  lotti  funzionali
individuati nel Progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui
all'Allegato 1, colonna F. 
  3. Fermo restando che i lotti individuati per ciascuna  ciclovia  e
per ciascuna regione, provincia autonoma e Roma  Capitale,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, devono avere costi compatibili con  le  risorse
gia'  assegnate  di  cui  alle  annualita'  2016-2017-2018-2019,  con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
turismo, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, si procede al
riparto   delle   risorse   relative   alle   ulteriori    annualita'
2020-2021-2022-2023-2024 da destinare alla realizzazione di ulteriori
lotti funzionali nell'ambito del progetto di fattibilita' tecnica  ed
economica di cui all'art. 2, comma 3,  ad  eccezione  della  Ciclovia
GRAB di Roma, che e' finanziata per intero, imputando  l'onere  della
spesa relativa alla quota finale, pari a euro 2.706.453,43, a  valere
sull'annualita' 2020. 
  4. Per ciascuna ciclovia, i progetti di cui  agli  ulteriori  lotti
funzionali dovranno rispondere ai criteri quantitativi e  qualitativi
di cui all'Allegato 4, che costituisce parte integrante del  presente
decreto,  gia'  allegato  A  della  direttiva  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 20 luglio 2017, n. 375. 
  5. La valutazione, ai fini del  riparto  di  cui  al  comma  3,  e'
effettuata dal Tavolo permanente di monitoraggio, di cui all'art.  9,
sulla base delle risultanze  delle  valutazioni  dei  singoli  Tavoli
tecnici operativi, di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa. 
  6. La valutazione di cui al comma 5, tiene conto, prioritariamente,
del criterio della sussistenza e dell'entita' del cofinanziamento che
puo' essere costituito da risorse proprie delle regioni  e  provincia
autonoma, da fondi europei,  da  altri  fondi  nazionali  diversi  da
quelli destinati alla mobilita'  ciclistica  in  genere,  da  risorse
private. 
  7.  Nella  valutazione  dei  criteri  qualitativi  e   quantitativi
nell'ambito della ripartizione delle ulteriori risorse  di  cui  alle
annualita' 2020-2021-2022-2023-2024 si  tiene  conto,  altresi',  del
cofinanziamento proposto da ciascuna regione, provincia autonoma  per
ciascuna ciclovia. Ai fini della valutazione di tale cofinanziamento,
si tiene conto delle spese gia' sostenute a decorrere dal 1°  gennaio
2010, nella misura massima del 25 per cento, per i  lotti  funzionali
gia'  realizzati,  coerenti   tecnicamente   con   i   requisiti   di
pianificazione e standard tecnici di cui all'Allegato 4, appartenenti
alla direttrice della ciclovia di interesse. 
  8. Restano  fermi  i  medesimi  criteri  di  riparto,  in  caso  di
eventuali variazioni degli stanziamenti di bilancio, sia  in  aumento
che in diminuzione.