Art. 4 Soggetti attuatori 1. I soggetti capofila delle ciclovie possono assumere la funzione di soggetto attuatore per l'intera ciclovia, ovvero indicare i singoli soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. All'atto della sottoscrizione dei Protocolli di intesa possono essere individuati uno o piu' soggetti attuatori diversi dal soggetto capofila. 2. E' facolta' delle regioni e della provincia autonoma, che hanno gia' sottoscritto i Protocolli di intesa prima dell'entrata in vigore del presente decreto, modificare il soggetto attuatore in fase di sottoscrizione del Protocollo, di cui all'art. 2, comma 2. 3. I soggetti attuatori assumono tutte le funzioni tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi fino alla rendicontazione finale, per il tramite del soggetto capofila della ciclovia turistica.