Art. 5 
 
                Modalita' di erogazione delle risorse 
 
  1. La quota di risorse assegnata a ciascuna  ciclovia,  determinata
ai sensi dell'art. 3, e' erogata a favore degli enti capofila  o  dei
singoli soggetti attuatori, con le seguenti modalita': 
    a) entro sessanta  giorni  dalla  sottoscrizione  del  Protocollo
d'intesa la direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti eroga  la  quota  relativa  alla
annualita' 2017 di cui all'Allegato 1, colonna B; 
    b) entro sessanta giorni dalla valutazione positiva del  progetto
di fattibilita' tecnica ed economica  da  parte  del  Tavolo  tecnico
operativo, la direzione generale per le strade e le autostrade e  per
la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture  stradali  eroga  la
prima quota relativa all'importo previsto per  la  realizzazione  dei
primi  lotti  funzionali  relativo  alla  restante  annualita'  2017,
nonche' parte dell'annualita' 2018 di cui all'Allegato 1, colonna C; 
    c) entro sessanta giorni dalla valutazione positiva del  progetto
esecutivo dei primi lotti funzionali di ciascuna regione e  provincia
autonoma e Roma Capitale appartenenti alla singola ciclovia da  parte
del Tavolo tecnico operativo e conseguente accertamento dei requisiti
tecnici e delle caratteristiche qualitative  e  funzionali  stabilite
nell'Allegato 4, la direzione generale per le strade e le  autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali eroga
la quota finale relativa alla restante annualita' 2018  e  annualita'
2019, di cui all'Allegato 1, colonna D; 
    d) ogni ulteriore importo derivante dal riparto delle risorse  di
cui all'art. 3 e' erogato sulla base della rendicontazione  ai  sensi
dell'art. 6, quando e' stato pagato dal soggetto  attuatore  e/o  dai
soggetti attuatori l'80 per cento delle risorse gia' erogate.