Art. 5 Modalita' di erogazione delle risorse 1. La quota di risorse assegnata a ciascuna ciclovia, determinata ai sensi dell'art. 3, e' erogata a favore degli enti capofila o dei singoli soggetti attuatori, con le seguenti modalita': a) entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga la quota relativa alla annualita' 2017 di cui all'Allegato 1, colonna B; b) entro sessanta giorni dalla valutazione positiva del progetto di fattibilita' tecnica ed economica da parte del Tavolo tecnico operativo, la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali eroga la prima quota relativa all'importo previsto per la realizzazione dei primi lotti funzionali relativo alla restante annualita' 2017, nonche' parte dell'annualita' 2018 di cui all'Allegato 1, colonna C; c) entro sessanta giorni dalla valutazione positiva del progetto esecutivo dei primi lotti funzionali di ciascuna regione e provincia autonoma e Roma Capitale appartenenti alla singola ciclovia da parte del Tavolo tecnico operativo e conseguente accertamento dei requisiti tecnici e delle caratteristiche qualitative e funzionali stabilite nell'Allegato 4, la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali eroga la quota finale relativa alla restante annualita' 2018 e annualita' 2019, di cui all'Allegato 1, colonna D; d) ogni ulteriore importo derivante dal riparto delle risorse di cui all'art. 3 e' erogato sulla base della rendicontazione ai sensi dell'art. 6, quando e' stato pagato dal soggetto attuatore e/o dai soggetti attuatori l'80 per cento delle risorse gia' erogate.