Art. 2
Criteri di riparto
1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente
decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno
2018, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6.
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro
20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00 e'
destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove
case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del
citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
b) la rimanente somma (67%), pari ad euro 13.400.000,00, e'
suddivisa nella misura del 10% (pari a euro 1.340.000,00) per il
finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi
volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli, nonche', sulla base della
programmazione regionale, nella misura del 45% (pari ad euro
6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione e nella misura del 45% (pari
ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio
pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, di cui all'art.
5-bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2
comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri
percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali
previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la
tabella «1» allegata al presente decreto.
4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2,
comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10%
relativo ai citati interventi regionali gia' operativi, si basa si
basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio
2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.
5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2,
comma 2, lettera b), pari ad euro 12.060.000,00, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45%
destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45% destinato alle
case-rifugio esistenti, e' basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2017 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle
province autonome nonche' sui dati aggiornati al 31 marzo 2018
forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in data 4 maggio
2018 (prot. n. DPO3176/04-05-2018), dal coordinamento tecnico della
VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e
delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.
6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del
presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari
rispettivamente pari a euro 134.168,59 ed euro 244.470,56 e'
acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo
2368, art. 6.