Art. 3
Attivita' delle regioni e del Governo
1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, le regioni, utilizzando il format all'uopo
dedicato, presentano, entro il 30 settembre 2018, una relazione al
Dipartimento per le pari opportunita', concernente lo stato di
avanzamento delle iniziative adottate nel primo semestre 2018 per
contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse
finanziarie gia' ripartite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 e con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle
regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle
allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da
inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro
novanta giorni dalla data della comunicazione da parte del
Dipartimento per le pari opportunita' dell'entrata in vigore del
presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda
programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di
cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2 del presente decreto:
a) l'indicazione di obiettivi definiti;
b) l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione
degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma
che indichi le tempistiche e le modalita';
c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte
del Dipartimento per le pari opportunita' della scheda programmatica
di cui al comma 2 del presente decreto, le regioni trasmettono al
medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti
di programmazione delle risorse finanziate.
4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle regioni in
un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto da
parte del Dipartimento per le pari opportunita' del ricevimento della
scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto.
5. Nella definizione della programmazione degli interventi viene
assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e
degli altri attori pubblici e privati rilevanti.
6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita'
delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al Dipartimento per
le pari opportunita' un'apposita relazione di monitoraggio,
utilizzando il format all'uopo dedicato e gia' validato. Nella
relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi
finanziati con le risorse del presente decreto, nonche' i dati
aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi,
e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con
la prole.
7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza,
nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita',
anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi giorni
dalla data effettiva di disponibilita' delle risorse ripartite, le
regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' i
provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli
interventi di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto.
8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonche' tutti gli atti di
attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle
risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati
tempestivamente sui siti internet delle regioni, dandone
comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'.
9. Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera a)
dell'art. 2, comma 3, le regioni considerano l'adozione di opportune
modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni
secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo
integrato delle risorse di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del 1°
dicembre 2017 (tabelle 1) con quella di cui al presente decreto
(tabella 1).
10. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone
interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o
dimora in uno specifico territorio regionale.
11. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dalle
lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, sia affidata o delegata ai
comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti
gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici,
deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle
priorita' previste dal presente decreto da parte di tali enti.
12. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli
interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, e ai
connessi adempimenti.
13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni,
secondo le modalita' del presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva
verifica da parte dei competenti organi di controllo.
Roma, 9 novembre 2018
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Spadafora
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n. 14