Art. 3 
 
                Attivita' delle regioni e del Governo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato  decreto-legge  14
agosto 2013, n.  93,  le  regioni,  utilizzando  il  format  all'uopo
dedicato, presentano, entro il 30 settembre 2018,  una  relazione  al
Dipartimento per  le  pari  opportunita',  concernente  lo  stato  di
avanzamento delle iniziative adottate nel  primo  semestre  2018  per
contrastare la violenza contro  le  donne,  a  valere  sulle  risorse
finanziarie  gia'  ripartite  con  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016  e  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017. 
  2. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
regioni le  risorse,  secondo  gli  importi  indicati  nelle  tabelle
allegate al presente decreto, a seguito  di  specifica  richiesta  da
inoltrare  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
progettiviolenza@pec.governo.it  Alla  richiesta,  da  inviare  entro
novanta  giorni  dalla  data  della  comunicazione   da   parte   del
Dipartimento per le pari  opportunita'  dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  dovra'   essere   allegata   un'apposita   scheda
programmatica, che dovra' recare, per ciascuno  degli  interventi  di
cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2 del presente decreto: 
    a) l'indicazione di obiettivi definiti; 
    b) l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione
degli interventi e la predisposizione di un  apposito  cronoprogramma
che indichi le tempistiche e le modalita'; 
    c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
  3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da  parte
del Dipartimento per le pari opportunita' della scheda  programmatica
di cui al comma 2 del presente decreto,  le  regioni  trasmettono  al
medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia  dei  provvedimenti
di programmazione delle risorse finanziate. 
  4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati  alle  regioni  in
un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto da
parte del Dipartimento per le pari opportunita' del ricevimento della
scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto. 
  5. Nella definizione della programmazione  degli  interventi  viene
assicurata la consultazione  dell'associazionismo  di  riferimento  e
degli altri attori pubblici e privati rilevanti. 
  6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita'
delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al  Dipartimento  per
le  pari  opportunita'   un'apposita   relazione   di   monitoraggio,
utilizzando il  format  all'uopo  dedicato  e  gia'  validato.  Nella
relazione  devono  essere  fornite  informazioni   sugli   interventi
finanziati con le  risorse  del  presente  decreto,  nonche'  i  dati
aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi,
e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole  o  con
la prole. 
  7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza,
nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita',
anche sotto il profilo  della  tempistica,  entro  centoventi  giorni
dalla data effettiva di disponibilita' delle  risorse  ripartite,  le
regioni trasmettono  al  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  i
provvedimenti regionali di  programmazione,  anche  temporale,  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto. 
  8. Gli atti di cui ai commi 2  e  3,  nonche'  tutti  gli  atti  di
attuazione degli interventi, con indicazione  dei  beneficiari  delle
risorse e della procedura di assegnazione  seguita,  sono  pubblicati
tempestivamente   sui   siti   internet   delle   regioni,    dandone
comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'. 
  9. Nella programmazione degli interventi di  cui  alla  lettera  a)
dell'art. 2, comma 3, le regioni considerano l'adozione di  opportune
modalita' volte alla  sostenibilita'  finanziaria  ed  operativa  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle  loro  articolazioni
secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo
integrato  delle  risorse  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del  1°
dicembre 2017 (tabelle 1) con  quella  di  cui  al  presente  decreto
(tabella 1). 
  10. Le regioni e lo Stato adottano tutte  le  opportune  iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del  27  novembre  2014,  siano  erogati  a  favore   delle   persone
interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o
dimora in uno specifico territorio regionale. 
  11. Nel caso in cui la gestione  degli  interventi  previsti  dalle
lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3,  sia  affidata  o  delegata  ai
comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti
gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri  enti  pubblici,
deve  essere  assicurato  il  rispetto  degli  adempimenti  e   delle
priorita' previste dal presente decreto da parte di tali enti. 
  12. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, e  ai
connessi adempimenti. 
  13. Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni,
secondo  le  modalita'  del  presente  decreto,   entro   l'esercizio
finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti, i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore  a  far  data  dalla  positiva
verifica da parte dei competenti organi di controllo. 
 
    Roma, 9 novembre 2018 
 
                                               p. Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   Spadafora          
 

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