IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto ministeriale  19  febbraio  2007  di  approvazione
della regola tecnica sulle caratteristiche  chimico-fisiche  e  sulla
presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  maggio  2018  di  modifica  e
aggiornamento della  regola  tecnica  anche  per  tener  conto  dello
sviluppo dei flussi di GNL proveniente da  tutto  il  mondo  e  della
necessita' di garantire l'uso del gas in condizione di sicurezza  per
tutti gli usi domestici  o  similari,  anche  se  combinato  con  usi
tecnologici; 
  Visto che l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale pone
in capo al cliente finale industriale  direttamente  allacciato  alla
rete di trasporto l'obbligo di trasmettere all'impresa  di  trasporto
una comunicazione che attesta l'assenza  o  l'esistenza  nel  proprio
impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas
e di trasmettere, altresi',  in  caso  di  tale  uso,  l'attestazione
dell'eventuale presenza di idonei apparati per l'odorizzazione  della
quota di gas utilizzata per uso  domestico  o  similare,  secondo  le
regole della buona tecnica  o  con  soluzioni  tecnico-impiantistiche
alternative all'odorizzazione del gas e con finalita' equipollenti; 
  Visto che lo stesso  comma  5  prevede  che,  laddove  la  suddetta
comunicazione e attestazione non pervengano all'impresa di  trasporto
nei termini previsti, quest'ultima  procedera',  entro trenta  giorni
dalle  rispettive  scadenze,  alla  disalimentazione  del  punto   di
riconsegna del cliente finale; 
  Considerato che  le  operazioni  funzionali  all'adempimento  degli
obblighi di cui sopra sono risultate complesse tanto da  giustificare
la concessione di ulteriore tempo prima di procedere  all'attivazione
delle procedure di disalimentazione del punto di riconsegna, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifica del termine 
 
  1. Il termine di cui all'art. 2, comma 5 del  decreto  ministeriale
18 maggio 2018, relativo alla procedura di disalimentazione del punto
di riconsegna del cliente finale da parte dell'impresa  di  trasporto
in caso di mancato invio dell'attestazione, e' modificato in  novanta
giorni.