IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione  del  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997,  n.  174»  e,  in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il  sistema
dei versamenti unitari con compensazione; 
  Visti gli articoli 1260, e seguenti, del codice civile; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229
ove e' previsto, tra l'altro, che: 
    al fine di accelerare le procedure  connesse  con  l'impiego  del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione  disposta   in   conseguenza   degli   eventi   sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a  partire
dal 24 agosto 2016, a fare data dall'entrata  in  vigore  del  citato
decreto,  i  rimborsi  per  i  datori  di  lavoro  dei  volontari  di
protezione civile relativamente agli importi effettivamente spettanti
determinati  in  esito  all'istruttoria  tecnica  di  competenza  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda
del datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta  (comma
1); 
    il  credito   d'imposta   e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi del richiamato art. 17 del decreto legislativo
n. 241/1997, e successive  modificazioni,  ovvero  e'  cedibile,  nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti  del
codice civile, previa adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'  del
diritto al credito medesimo, a  intermediari  bancari,  finanziari  o
assicurativi,  stabilendo  altresi'  che  tali   cessionari   possano
utilizzare il credito ceduto esclusivamente in  compensazione  con  i
propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del  citato  decreto
legislativo n. 241/1997 e  previa  comunicazione  della  cessione  al
Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' da  stabilire
a  cura  del  medesimo  Dipartimento,  prevedendo,  inoltre  che  per
utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 relativo debba
essere presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  mancato
riconoscimento dell'operazione di versamento (comma 2); 
    le condizioni, i termini e le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni del presente  articolo,  nonche'  le  modalita'  per  il
versamento periodico, da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire, a
valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del  piu'
volte citato art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di  bilancio  siano  stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3); 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
novembre 2012, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  1°
febbraio 2013, recante «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
protezione civile», in base alla quale si e' provveduto, tra l'altro,
all'istituzione nell'ambito dell'elenco nazionale di cui  all'art.  1
del decreto del Presidente della Repubblica N. 194/2001,  dell'elenco
centrale del volontariato  di  protezione  civile,  attribuendo  alle
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,  in  particolare,
la ricognizione e  il  coordinamento  delle  organizzazioni  iscritte
nelle sezioni territoriali dell'elenco, da esse curato; 
  Ritenuto di procedere alla definizione delle condizioni, termini  e
modalita' di applicazione delle disposizioni contenute  nell'art.  38
del decreto-legge n. 189/2016 convertito, allo scopo di consentire la
rapida ed  efficace  attuazione  del  nuovo  procedimento  favorendo,
cosi', la fruizione dei benefici attesi  dai  datori  di  lavoro  dei
volontari di protezione civile in termini di accorciamento dei  tempi
amministrativi e semplificazione dei procedimenti; 
  Dato  atto   che   tali   benefici   avranno   positivi   riverberi
sull'attivita' delle organizzazioni  di  volontariato  di  protezione
civile iscritte nell'elenco di cui al citato art. 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 194/2001, agevolando la partecipazione
dei  volontari  alle  attivita'  di  protezione  civile,  cosi'  come
sull'attivita'  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  favorendo  l'esercizio  delle
funzioni di coordinamento del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile con riferimento alla  predisposizione  e  mobilitazione  delle
risorse  umane  e  strumentali  facenti  capo  al   volontariato   di
protezione civile; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato e le regioni e Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta dell'8 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Facolta' di opzione da esercitare in sede di richiesta di rimborso ex
  art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 
 
  1. Nella  richiesta  finalizzata  ad  ottenere  il  rimborso  degli
emolumenti versati al proprio dipendente per  attivita'  regolarmente
effettuate quale volontario di protezione civile, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,
il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso,  puo'
scegliere se ottenerlo mediante liquidazione  delle  somme  spettanti
all'esito dei controlli istruttori previsti, ovvero  fruirne  con  la
modalita' del  credito  di  imposta,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  2. La specificazione espressa ai sensi del comma 1 non puo'  essere
modificata successivamente  alla  presentazione  della  richiesta  di
rimborso.