Art. 3 
 
          Istruttoria amministrativa da parte delle regioni 
 
  1. Le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad
attivita' ed interventi da loro direttamente autorizzati ai sensi  di
quanto previsto dalla direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 9 novembre 2012, provvedono alle  verifiche  istruttorie
di cui all'art. 2 e comunicano gli importi  effettivamente  spettanti
al datore di lavoro, nonche' al Dipartimento della protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede  alla  determinazione  degli  importi
complessivamente comunicati  dalle  regioni  ai  sensi  del  comma  1
relativamente   ai   trimestri    dicembre-febbraio,    marzo-maggio,
giugno-agosto, settembre-novembre. 
  3. Gli importi di cui al comma 2 sono detratti, a compensazione  ed
eventualmente in piu' tranches, fino alla concorrenza integrale,  dai
trasferimenti destinati alle regioni a fronte  di  rimborsi  da  esse
istruiti e da liquidarsi con oneri a carico  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i
quali i datori di lavoro abbiano richiesto l'erogazione del  rimborso
mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito  dei  controlli
istruttori previsti.