Art. 4 Modalita' di fruizione del credito d'imposta 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento agli importi di cui all'art. 2, e le regioni per gli importi di cui all'art. 3, trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalita' telematiche definite da quest'ultima, i dati dei crediti d'imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche derivanti dalle cessioni di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, comunicate nel mese precedente ai sensi del comma 4 del presente articolo. 2. A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non puo' eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale e modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti d'imposta di cui al presente articolo, con i relativi importi. 4. Il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della protezione civile e/o alle regioni le Province autonome di Trento e Bolzano l'eventuale cessione del credito d'imposta, specificando l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per il successivo inoltro di tali informazioni all'Agenzia delle entrate. Il credito ceduto e' utilizzabile in compensazione dal cessionario, con le stesse modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma.