Art. 5 Modalita' per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede al versamento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 della Banca d'Italia, degli importi corrispondenti alla somma dei crediti d'imposta riconosciuti e spettanti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, comma 2, comunicati ai datori di lavoro beneficiari relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre. 2. I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati entro la prima decade del mese successivo a ciascuna delle scadenze trimestrali indicate al comma 1.