IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare gli articoli 16 e 17; Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 2, comma 236, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; Vista la legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 89 e successive modificazioni, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017» e in particolare l'art. 1 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» in forza del quale la giunta regionale e' autorizzata a erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2017-2019, rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti; Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018) che all'art. 11 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» autorizza la giunta regionale ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio, ovvero per il triennio 2018-2020, rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti; Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla promozione della continuita' territoriale tra l'Isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del direttore generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00; Visto il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2017, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa; Visto il decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio 2018, con il quale si modificano le premesse del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e si precisa che la fonte di finanziamento di provenienza regionale per assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba e' la legge regionale n. 77 del 27 dicembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte prima del 27 dicembre 2017, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2018» e in particolare l'art. 11 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba»; Visto il decreto ministeriale n. 140 del 21 marzo 2018 che ha modificato la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte individuate dal decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, fissandola al 26 ottobre 2014; Vista la nota prot. n. 52564 in data 18 maggio 2018 con la quale l'ENAC ha evidenziato che la gara bandita per l'affidamento dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformita' degli oneri di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e' andata deserta; Vista la deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato la somma pari a 750.000 euro per il finanziamento della continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, oltre a quanto gia' stanziato con la propria deliberazione del 18 gennaio 2017, n. 1; Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n. 56 del 7 dicembre 2018 - «Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020», in particolare l'art. 19 «Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 77/2017» che stabilisce che «... all'onere di euro 350.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con legge di bilancio.»; Considerata l'opportunita' di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso un'apposita Conferenza di servizi, per individuare nuovi contenuti e nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate per assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea; Vista la nota n. 19022 del 18 giugno 2018 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente della Regione Toscana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell' art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata ad individuare, in conformita' con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba; Vista la nota prot. n. 521778, in data 14 novembre 2018, con la quale il presidente della Regione Toscana ha indetto, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la predetta Conferenza di servizi per il 29 novembre 2018; Considerata la disponibilita' di € 72.340,41, residuanti dalla liquidazione dell'ultimo anno di esercizio del servizio onerato operato dall'aggiudicatario della gara relativa al triennio ottobre 2014-ottobre 2017, utilizzabili per la continuita' in esame; Visto il verbale conclusivo della predetta Conferenza di servizi sottoscritto in data 29 novembre 2018; Considerata l'opportunita' di far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in una data antecedente a quella dell'entrata in vigore del nuovo regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per l'Isola d'Elba; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.