IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di  servizi  di  interesse  economico  generale  (GUUE
2012/C 8/02)  e  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  106,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto l'imposizione degli oneri di  servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni  del  regolamento
CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1008/2008; 
  Visto l'art. 2, comma 236, lettera  a),  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che prevede che con decreto del
Ministro dei trasporti (oggi  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti),  siano  individuati  gli  interventi  necessari  per   il
potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio  Calabria,  per
assicurare la  continuita'  territoriale  da  e  per  tale  aeroporto
nonche' per la continuita' territoriale  dell'Isola  d'Elba,  per  un
importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; 
  Vista la legge regionale del 27 dicembre 2016, n. 89  e  successive
modificazioni, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad  oggetto  «Disposizioni
di carattere finanziario. Collegato  alla  legge  di  stabilita'  per
l'anno  2017»  e  in  particolare  l'art.  1  «Disposizioni  per   la
continuita' territoriale dell'Isola d'Elba» in  forza  del  quale  la
giunta regionale e' autorizzata  a  erogare  contributi  straordinari
all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 per un ulteriore
triennio, ovvero per  il  triennio  2017-2019,  rispetto  al  periodo
considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre  2012,  n.
77 (Legge finanziaria per l'anno  2013)  al  fine  di  concorrere  al
pagamento degli oneri di servizio  pubblico  per  l'effettuazione  di
collegamenti aerei volti ad assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con
il vettore che assicura i collegamenti; 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita'  2018)  che
all'art. 11 «Disposizioni per la continuita' territoriale  dell'Isola
d'Elba»  autorizza  la  giunta  regionale   ad   erogare   contributi
straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)  fino
all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore
triennio, ovvero per  il  triennio  2018-2020,  rispetto  al  periodo
considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre  2012,  n.
77 (Legge finanziaria per l'anno 2013),  al  fine  di  concorrere  al
pagamento degli oneri di servizio  pubblico  per  l'effettuazione  di
collegamenti aerei volti ad assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto  di  servizio  stipulato
con il vettore che assicura i collegamenti; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017  con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo
di  amministrazione  dell'esercizio  2015   alla   promozione   della
continuita' territoriale tra l'Isola d'Elba  ed  i  principali  scali
della Regione Toscana, nell'importo  risultante  dalla  proposta  del
direttore  generale  n.  127207  del  9  dicembre  2016,  pari  ad  €
1.500.000,00; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  497  del  25  ottobre   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 268 del 16 novembre 2017, recante imposizione di  oneri
di servizio pubblico sulle rotte  Elba  Marina  di  Campo  -  Pisa  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di
Campo - Milano Linate e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio  2018,  con  il
quale si modificano le premesse del decreto ministeriale n.  497  del
25 ottobre 2017 e  si  precisa  che  la  fonte  di  finanziamento  di
provenienza regionale  per  assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba e' la legge regionale n. 77 del 27  dicembre  2017,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte
prima del 27  dicembre  2017,  avente  ad  oggetto  «Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2018» e in particolare l'art. 11  «Disposizioni  per  la  continuita'
territoriale dell'Isola d'Elba»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 140  del  21  marzo  2018  che  ha
modificato la data di entrata  in  vigore  degli  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte individuate dal decreto ministeriale n. 497  del
25 ottobre 2017, fissandola al 26 ottobre 2014; 
  Vista la nota prot. n. 52564 in data 18 maggio 2018  con  la  quale
l'ENAC  ha  evidenziato  che  la  gara  bandita   per   l'affidamento
dell'esercizio di servizi aerei di linea in conformita'  degli  oneri
di servizio pubblico cosi' come definiti con decreto ministeriale  n.
497 del 25 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e'
andata deserta; 
  Vista la deliberazione n. 21 del 2 ottobre 2018  con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato la somma  pari  a
750.000 euro per  il  finanziamento  della  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba, oltre a  quanto  gia'  stanziato  con  la  propria
deliberazione del 18 gennaio 2017, n. 1; 
  Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68  -  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n.  56  del  7
dicembre  2018  - «Interventi   normativi   relativi   alla   seconda
variazione al  bilancio  di  previsione  2018-2020»,  in  particolare
l'art. 19 «Disposizioni per la  continuita'  territoriale  dell'Isola
d'Elba. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n.  77/2017»  che
stabilisce che «... all'onere di euro 350.000,00 per l'anno  2021  si
fa fronte con legge di bilancio.»; 
  Considerata l'opportunita' di intraprendere un'ulteriore procedura,
attraverso un'apposita Conferenza di servizi, per  individuare  nuovi
contenuti e nuovi parametri sui  quali  articolare  l'imposizione  di
oneri di servizio  pubblico  sui  collegamenti  aerei  tra  lo  scalo
dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate per assicurare
la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti
aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da  svolgersi  con
voli di linea; 
  Vista la nota n. 19022 del 18 giugno 2018 con la quale il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente  della
Regione Toscana ad indire e presiedere la Conferenza  di  servizi  ai
sensi  dell'  art.  14  della  legge   n.   241/1990   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  finalizzata  ad   individuare,   in
conformita' con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008, il
contenuto  degli  oneri  di  servizio   pubblico   da   imporre   sui
collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba; 
  Vista la nota prot. n. 521778, in data 14  novembre  2018,  con  la
quale il presidente  della  Regione  Toscana  ha  indetto,  ai  sensi
dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, la predetta Conferenza di servizi per il 29 novembre
2018; 
  Considerata la disponibilita'  di  €  72.340,41,  residuanti  dalla
liquidazione dell'ultimo  anno  di  esercizio  del  servizio  onerato
operato dall'aggiudicatario della gara relativa al  triennio  ottobre
2014-ottobre 2017, utilizzabili per la continuita' in esame; 
  Visto il verbale conclusivo della predetta  Conferenza  di  servizi
sottoscritto in data 29 novembre 2018; 
  Considerata l'opportunita' di far cessare gli  effetti  del  regime
onerato  sui  medesimi  collegamenti,  cosi'  come  disciplinato  dal
decreto  ministeriale  n.  497  del  25  ottobre  2017  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  in  una  data  antecedente  a  quella
dell'entrata in vigore del nuovo regime di oneri di servizio pubblico
sui collegamenti da e per l'Isola d'Elba; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  decreto,  il
servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di  Campo  -  Pisa  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di
Campo  -  Milano  Linate  e  viceversa,   costituisce   un   servizio
d'interesse economico generale.