Art. 5 Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, puo' essere concesso in esclusiva a un unico vettore, a decorrere dal 1° giugno 2019, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario. La gara di cui al precedente comma, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica sono, altresi', conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.