Art. 7 
 
  Con successivo decreto del direttore della Direzione  generale  per
gli aeroporti ed il trasporto  aereo  viene  reso  esecutivo  l'esito
della  gara  di  cui  all'art.   5,   viene   concesso   al   vettore
aggiudicatario  della  gara  stessa  il  diritto  di  esercitare   in
esclusiva il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo
- Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa,  Elba
Marina di Campo  -  Milano  Linate  e  viceversa,  e  viene  altresi'
approvata la convenzione tra  l'E.N.A.C.  e  il  vettore  stesso  per
regolamentare tale servizio. 
  Il decreto di cui al comma precedente  e'  sottoposto  agli  organi
competenti per il controllo.