Art. 7 Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto agli organi competenti per il controllo.