Art. 2 
 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357,  presenti  nel  sito,  nonche'  le  misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 12 gennaio 2017 e con deliberazione dell'assemblea del
Consorzio di gestione dell'Area marina protetta Torre del Cerrano  n.
13 del 23 maggio 2017, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi
e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche  ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Per la ZSC ricadente all'interno dell'area naturale protetta  di
rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di  cui
al comma 1 integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni
normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e
pianificazione esistenti. 
  4. Le misure di conservazione di cui al  comma  1,  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il  medesimo  termine  la  Regione  Abruzzo  provvede  ad  assicurare
l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati  Natura
2000 in accordo con l'ente gestore dell'Area  marina  protetta  Torre
del Cerrano. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle  azioni  di  monitoraggio,  sono  approvate  dall'ente  gestore
dell'Area marina protetta Torre del Cerrano. Gli  aggiornamenti  sono
comunicati  entro   i   trenta   giorni   successivi   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.