IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  12
dicembre 2017, che adotta il  nono  elenco  aggiornato  dei  siti  di
importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  mediterranea
(2018/37/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27028  del   14   dicembre   2017,   alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  Direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio del mare e  con  il  Ministro  della  salute,  del  22
gennaio 2014, di adozione del Piano di  azione  nazionale  per  l'uso
sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio del mare e con il Ministro della salute, del 10  marzo
2015, con il quale, in  attuazione  del  paragrafo  A.5.1  del  sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della  Basilicata  n.
951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013,  n.  1678  del  22
dicembre 2015, n. 309 del 29 marzo 2016, n. 827 del 12  luglio  2016,
con le quali sono state adottate le misure di conservazione  generali
che sono comunque vigenti per il sito IT9210201 Lago del Rendina; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della  Basilicata  n.
250 del 23 marzo 2018 con cui  sono  state  approvate  le  misure  di
conservazione generali e specifiche necessarie  a  mantenere  in  uno
stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie del sito
IT9210201 Lago del Rendina; 
  Visto che gli obiettivi di conservazione, da cui sono scaturite  le
misure di conservazione, sono  pubblicati  sul  sito  internet  della
regione al link www.retecologicabasilicata.it; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone  speciali
di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati   atti,   dette   misure   possono
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Basilicata, entro sei mesi dalla data di
emanazione  del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  i  soggetti
affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione e la banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte della regione e degli  enti  gestori
delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle
ZSC ricadenti all'interno del territorio  di  competenza,  entro  sei
mesi dalla data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di  conservazione»  di  un  sito  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistente  nel
territorio della Regione Basilicata; 
  Vista  l'intesa  sul  presente  decreto  espressa   dalla   Regione
Basilicata  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  985  del  26
settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. E' designato quale Zona speciale di  conservazione  (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea il sito IT9210201 Lago del Rendina
(sito  C,  ettari  670),  insistente  nel  territorio  della  Regione
Basilicata, gia' proposto alla  Commissione  europea  quale  Sito  di
importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della
direttiva 92/43/CEE. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica, per i quali la ZSC di  cui  al  comma  1  e'
designata, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera  prot.  27028  del  14  dicembre  2017.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare  www.minambiente.it  nell'apposita  sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.