Art. 2 Obiettivi e misure di conservazione 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, derivanti da obiettivi specifici, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle approvate con la delibera n. 250 del 23 marzo 2018, nonche' quelle di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n. 309 del 29 marzo 2016, n. 827 del 12 luglio 2016. Gli obiettivi di conservazione sono pubblicati sul sito internet della regione al link www.retecologicabasilicata.it 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e gli obiettivi di conservazione sono pubblicati, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. 4. Le integrazioni di cui al comma 3, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Basilicata. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.