Art. 2 
 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, derivanti
da obiettivi specifici, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357,  presenti  nel  sito,  nonche'  le  misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative  alle  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelle
approvate con la delibera n. 250 del 23 marzo 2018, nonche' quelle di
cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 18 luglio 2012,
n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n.  309  del
29  marzo  2016,  n.  827  del  12  luglio  2016.  Gli  obiettivi  di
conservazione sono pubblicati sul sito internet della regione al link
www.retecologicabasilicata.it 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  alle
misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive  modifiche   ed
integrazioni, e gli obiettivi di  conservazione  sono  pubblicati,  a
seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 
  3. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il medesimo termine la regione provvede ad assicurare  l'allineamento
tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. 
  4. Le integrazioni di cui al  comma  3,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle  azioni  di  monitoraggio,   sono   approvate   dalla   Regione
Basilicata. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i  trenta  giorni
successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio  e
del mare. 
  5. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.