Art. 2
Obiettivi e misure di conservazione
1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e
sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure
necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli
approvati con le deliberazione della Giunta regionale del Molise n.
536 del 28 dicembre 2017 e n. 64 dell'8 febbraio 2018, e con la
deliberazione del Consiglio direttivo dell'ente Parco nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise n. 38 del 15 dicembre 2017, gia' operativi.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli
obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e
le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo
regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni
normative definite dagli strumenti di regolamentazione e
pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di
aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le
misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di
salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione
esistenti, nelle more del loro aggiornamento.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere
integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente
decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento
tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le
parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree
naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento e'
assicurato in accordo con gli enti gestori.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Molise.
Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree
naturali protette di rilievo nazionale sono approvate dai rispettivi
enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni
successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.